Quanti rapporti difficili tra dipendenti e loro superiori!
E se il difficile rapporto portasse a una discussione animata tra il dipendente e il suo “capo” a tal punto che il primo, subendo l’aggressività verbale del suo superiore, venisse ricoverato in ospedale per un attacco ischemico? Potrebbe il “povero” dipendente, per un singolo episodio, ottenere il risarcimento dei danni per mobbing a causa della responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2103 c.c.?
A parere della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ordinanza, 19.10.2023 n. 29101) certamente sì, anche se manca la “prova della reiterazione della condotta riferita ai singoli fatti mobizzanti (demansionamento, totale stato di inattività ed emarginazione, trasferimento persecutorio, pressioni per accettare la mobilità)”.Ecco che cosa ne pensano gli Ermellini a proposito dei rapporti difficili tra dipendenti e loro superiori!
Non occorre quindi la condotta vessatoria persecutoria o discriminatoria reiterata e protratta nel tempo.
Quello che conta “è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento (la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica)”.