Ti dimetti dal lavoro che svolgi da anni a seguito di un’offerta migliore? Presenti le dimissioni con un preavviso di oltre tre mesi dopo aver letto il contratto collettivo di categoria ma il tuo datore di lavoro ti obbliga a godere delle ferie che hai maturato durante tale periodo di preavviso? Il datore di lavoro può farlo? No, non può. La Corte di Cassazione ha precisato che tale condotta è illegittima, configurando un’ipotesi di giusta causa per le dimissioni del lavoratore stesso.
Occorre innanzitutto ricordare che nell’ambito del lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore può recedere dal contratto presentando le cosiddette dimissioni per giusta causa ovvero le dimissioni volontarie.
Nel primo caso, qualora sussista una giusta causa al recesso dal rapporto contrattuale da parte del lavoratore, ossia quelle condotte illecite assunte dal datore di lavoro quali omesse retribuzioni o molestie, le dimissioni possono essere rese senza un termine di preavviso, con il riconoscimento al lavoratore dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Le dimissioni volontarie, invece, sono fondate sul principio di libera recedibilità dal contratto a tempo indeterminato a favore del lavoratore, previsto dall’art. 2118 c.c.. In tal caso, è richiesto che le dimissioni siano date nel rispetto di un congruo termine di preavviso, la cui durata è normalmente fissata dalla contrattazione collettiva. In mancanza di preavviso, ai sensi dell’art. 2118 c.c., il lavoratore dimissionario è tenuto al pagamento di un’indennità sostitutiva, equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per tale periodo di preavviso.
Orbene, può capitare, come già detto, che durante il termine di preavviso il datore di lavoro obblighi il lavoratore a godere delle ferie maturate e non ancora godute, al fine di decurtare la corrispondente indennità dalla busta paga finale.
La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cass. Sez. Lav. n. 985 del 17.01.17), ha statuito che “sussiste giusta causa di recesso nel caso del lavoratore, che, avendo scelto di prestare la propria attività durante il periodo di preavviso, sia posto dal datore di lavoro in ferie per il godimento di quelle non ancora fruite, con sovrapposizione di queste al periodo di preavviso”.
Difatti, nonostante collocare il lavoratore in ferie rientri nei poteri gestori e organizzativi del datore di lavoro, sussiste però il limite di sovrapposizione del periodo di ferie con quello di preavviso, vietato dall’art. 2109, ultimo comma, c.c. Pertanto, il lavoratore dimissionario non può essere obbligato a godere delle ferie maturate durante il periodo di preavviso, con decurtazione della corrispondente indennità dalla busta paga. Tale comportamento datoriale configura un’ipotesi di giusta causa. In virtù di ciò, le dimissioni del lavoratore producono effetti immediati, nonché al medesimo verrà riconosciuta l’indennità sostitutiva di preavviso.
(02.02.17)