Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e adesso?

Abbiamo già visto che cos’è un decreto ingiuntivo e qual’è il termine entro il quale è possibile contestare la pretesa del creditore.
Abbiamo, altresì, visto che il decreto ingiuntivo non opposto diviene definitivo e titolo per procedere con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore – destinatario del decreto stesso.
Qualche volta, però, l’autorità giudiziaria riconosce forza esecutiva al decreto sin dalla sua emanazione, ovvero riconosce il diritto del creditore – istante di procedere da subito con l’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Si parla, in questi casi, di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Cosa cambia rispetto al decreto ingiuntivo “ordinario”?
La differenza rispetto al c.d. decreto ingiuntivo “ordinario” consiste nel tipo di ingiunzione pronunciata dall’autorità giudiziaria, in questo caso, infatti, il Giudice ordinerà al debitore – destinatario del decreto ingiuntivo di pagare immediatamente l’importo richiesto dal creditore – istante, senza attendere il decorso del termine previsto per l’opposizione (ovvero del giudizio promosso dal debitore – destinatario del decreto ingiuntivo volto a far valere l’inesistenza del credito vantato dal creditore – istante).
Resta ovviamente ferma la possibilità per il debitore – destinatario del decreto ingiuntivo di ricorrere innanzi alla medesima autorità, che ha emesso il decreto ingiuntivo, al fine di far valere le proprie ragioni, promuovendo il giudizio di opposizione di cui abbiamo già parlato.
(18.12.2015)