Il tradimento coniugale non determina sempre un risarcimento del danno

La violazione del dovere di fedeltà coniugale non è automaticamente risarcibile, ma solo se l’afflizione supera la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di uno dei diritti costituzionalmente protetti come quello alla salute, alla dignità personale e all’onore.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione III Civile, con sentenza n. 6598 del 07.03.19.

Nel caso di specie il marito conveniva in giudizio la moglie dalla quale si era separato, oltre alla società presso la quale entrambi lavoravano e la capogruppo di quest’ultima, per ottenere la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, a causa della relazione da quest’ultima intrattenuta con un collega.

Il marito affermava che dalla scoperta della relazione extraconiugale gli era derivato un disturbo depressivo cronico e individuava una responsabilità della società datrice di lavoro per non aver vigilato sui propri dipendenti per evitare conseguenze pregiudizievoli per i terzi.

La domanda veniva rigettata sia in primo che in secondo grado così il marito proponeva ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte rigettando il ricorso osserva come la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio rilevi innanzitutto all’interno del rapporto stesso.

Secondo la Corte ai doveri che derivano dal matrimonio non corrispondono necessariamente altrettanti diritti, costituzionalmente protetti, la cui violazione è fonte di responsabilità per il contravventore.

Ciò vuol dire che la mera violazione dei doveri matrimoniali non integra automaticamente una responsabilità risarcitoria.

Ne consegue allora che la violazione del dovere di fedeltà, sebbene determini un dispiacere nell’altro coniuge e possa provocare la disgregazione del nucleo familiare non è automaticamente risarcibile, ma solo se l’afflizione superi la soglia di tollerabilità e si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, come il diritto alla salute, o alla dignità personale o all’onore, situazione non verificatasi nel caso in esame perché l’uomo era venuto a conoscenza del tradimento a distanza di alcuni mesi dalla separazione.

(22.03.19)