L’ex coniuge che impedisce all’altro l’accesso alla casa famigliare non assegnatagli in via esclusiva, è tenuto a pagare l’indennità di occupazione (cfr. sent. Trib. Roma n. 473/2016).

L’ex coniuge che impedisce all’altro l’accesso alla casa famigliare non assegnatagli in via esclusiva, è tenuto a pagare l’indennità di occupazione (cfr. sent. Trib. Roma n. 473/2016). Paga l’indennità di occupazione in favore dell’ex coniuge chi, in assenza di assegnazione in via esclusiva della casa coniugale da parte del Giudice, impedisce all’altro il godimento in pari misura di tale immobile che, quale bene di proprietà comune, deve ex coniugeessere goduto parimenti da entrambi i coniugi. Quando, infatti, non sussistono i presupposti per l’assegnazione della casa coniugale, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione ordinaria, al cui regime deve farsi riferimento per l’uso e la divisione. I rapporti di godimento dell’alloggio tra gli ex coniugi vengono regolamentati dall’art. 1102 c.c. e dunque nessuno dei due coniugi comproprietari ha il diritto di impedire all’altro di partecipare all’uso dell’immobile, trattenendone le chiavi o rifiutando di consegnare una copia delle stesse.

Sull’argomento è intervenuta la Sezione X^ Civile del Tribunale di Roma con la sentenza n. 473/2016. Il Tribunale di Roma ha accolto le istanze di un ex coniuge che chiedeva la condanna della moglie al pagamento dell’indennità di occupazione dell’ex casa coniugale sin dalla data dell’udienza presidenziale del giudizio di separazione, per averlo escluso dal godimento in pari misura di tale immobile di proprietà comune, nonostante lo stesso bene non le sia stato assegnato dall’ordinanza presidenziale.

indennità di occupazione casa familiareNello specifico, è risultata provata l’occupazione esclusiva dell’ex casa coniugale da parte della donna (che aveva cambiato la serratura della porta di accesso senza consegnare copia delle chiavi all’ex marito), nonostante in un primo momento, in piena crisi coniugale e prima dell’ordinanza presidenziale, l’ex coniuge si era allontanato spontaneamente dalla casa familiare ed aveva preso in locazione un altro immobile, avendo nel contempo intrapreso una relazione extraconiugale. Una volta esclusa dall’ordinanza presidenziale l’assegnazione della casa coniugale in favore dell’ex moglie, la doglianza del marito circa la mancata consegna delle chiavi è risultata pienamente fondata ed il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo a percepire l’indennità di occupazione, commisurata alla metà del canone di locazione ritraibile dall’immobile, dalla data dell’udienza presidenziale (2007) sino al provvedimento divisorio di tale bene (2012), per un importo complessivo di Euro 48.900.

(05.09.2016)