Al coniuge separato che ha instaurato una convivenza non spetta l’assegno di mantenimento, salvo che dimostri che la nuova relazione non influisce sulle sue condizioni economiche

Se il coniuge separato ha già instaurato una convivenza con un’altra persona non gli spetta alcun assegno di mantenimento salvo che dimostri che la nuova relazione non influisce sulle sue condizioni economiche che restano equivalenti a quelle godute durante il matrimonio.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, che con la sentenza n. 16982 del 27.06.18 ha accolto il ricorso presentato dal marito che chiedeva l’annullamento dell’assegno di mantenimento disposto in favore della moglie, già convivente con un altro uomo.
Secondo la Suprema Corte infatti, l’instaurazione di una nuova famiglia, benché di fatto, fa venir meno i presupposti per il riconoscimento della corresponsione dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge. La formazione di una famiglia di fatto infatti, tutelata ex art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole.
Il diritto all’assegno di mantenimento potrà quindi essere negato o eliminato se il coniuge tenuto a corrispondere l’assegno dimostri che l’altro coniuge abbia instaurato una convivenza more uxorio stabile con un’altra persona e si presume che le disponibilità economiche dei due conviventi siano messe in comune nell’interesse del nucleo familiare che si è instaurato.
In ogni caso, precisa la Corte, il coniuge che richiede l’assegno ha comunque la possibilità di dimostrare che la convivenza non influisce positivamente sulle sue condizioni economiche, lasciando i suoi redditi inadeguati, così da fargli conservare lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

(19.07.18)