Il decesso del suocero che contribuiva al mantenimento economico della figlia e della nipote costituisce una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3206 del 4 febbraio 2019 che ha respinto il ricorso presentato dal marito nei confronti della moglie.
Nel caso di specie la moglie, a seguito del decesso del proprio padre che contribuiva al suo mantenimento economico nonché a quello di sua figlia, aveva convenuto in giudizio il marito davanti al Tribunale chiedendo una modifica delle condizioni di separazione.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso presentato dalla donna aveva stabilito in capo al marito un aumento dell’assegno di mantenimento sia per la figlia che per la moglie.
L’uomo ricorreva in appello chiedendo invece la conferma delle statuizioni adottate in sede di separazione consensuale dei coniugi.
La Corte d’Appello però rigettava il ricorso presentato dall’uomo evidenziando come la morte del padre della moglie, nonché nonno della figlia dell’uomo, aveva determinato un rilevante mutamento delle condizioni economiche della donna, determinando così il venir meno del consistente aiuto economico in favore della figlia e della nipote.
Contro tale decisione il marito presentava ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte, tuttavia, confermando quanto già stabilito dai giudici di secondo grado osserva che l’aggravarsi delle condizioni di salute del padre della donna e il suo conseguente decesso costituiscono una circostanza sopravvenuta e rilevante ai fini della modifica delle condizioni economiche della separazione; la Corte rigetta dunque il ricorso.
(11.02.19)