Ai fini della pronuncia di addebito della separazione non è sufficiente accertare la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi, ma occorre anche verificare se in concreto questa violazione abbia assunto un’efficacia causale nel determinare la crisi coniugale.
Secondo la Suprema Corte questo presupposto è configurabile in presenza di una congiunta valutazione dell’abbandono della casa coniugale da parte del marito e della contestuale interruzione del mantenimento familiare.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3877 dell’8 febbraio 2019.
Nel caso di specie un marito proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello che pronunciava la separazione con addebito al marito a fronte del suo abbandono del domicilio coniugale connesso all’interruzione del versamento dell’assegno di mantenimento per la figlia.
Occorre a tal proposito ricordare che il coniuge che abbandona il tetto coniugale viola i doveri del matrimonio.
La ragione di ciò non consiste tanto nell’allontanamento fisico, quanto invece nell’omissione, da parte del coniuge che se ne va, di tutti quegli obblighi morali e ed economici verso l’altro coniuge, che inevitabilmente l’allontanamento comporta.
Non si potrà parlare invece di abbandono del tetto coniugale se la decisione del coniuge di lasciare l’abitazione di famiglia è stata maturata a seguito di un rapporto ormai logoro.
Secondo la Suprema Corte, la compresenza delle due condizioni dell’allontanamento dalla casa coniugale e della mancata corresponsione del mantenimento è idonea a dimostrare che il comportamento tenuto dal marito è stato determinante ai fini dell’impossibilità della prosecuzione del rapporto e quindi è sufficiente a configurare l’addebito della separazione.
(25.02.19)