Il tentativo di conciliazione con la compagnia telefonica chiamata in causa per inadempimento contrattuale non deve per forza svolgersi innanzi agli organismi di Conciliazione c.d. Corecom (comitati Regionali per le Comunicazioni), ma può in alternativa svolgersi anche innanzi alle Camere di commercio o davanti ad altri organismi muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità, così come stabilito dalle raccomandazioni della Commissione Europea.
È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 26913 del 24 ottobre 2018.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso di un uomo che chiedeva alla compagnia telefonica il risarcimento dei danni a fronte di un inadempimento contrattuale.
Il giudice di secondo grado aveva bocciato l’istanza perché il tentativo di conciliazione non era stato esperito davanti al Corecom competente, bensì dinnanzi alla Camera di commercio.
Di diverso avviso invece la Suprema Corte che cassa con rinvio la sentenza sostenendo che l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione non implica che questo debba necessariamente svolgersi davanti agli organismi del Corecom, ma è sufficiente che le parti si rivolgano, in alterativa, alle Camere di conciliazione che sono istituite presso le Camere di commercio o presso altri organismi muniti dei requisiti di trasparenza, efficacia ed equità secondo quanto richiesto dalla Commissione Europea.
Ne consegue dunque la non proponibilità del tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom se per la stessa controversia è già stato esperito un tentativo di conciliazione innanzi ad altri organismi comunque abilitati.
(26.10.2018)