Il danno morale può essere risarcito autonomamente

holzfigur-980784_1920Sino a tutto il 2006, il danno morale, inteso, in generale, come la sofferenza d’animo subita dal soggetto leso fisicamente, è stato pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, in modo univoco, come danno risarcibile autonomamente dal danno biologico che, secondo l’art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 38/2000 può definirsi la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona, ma l’orientamento sembrava essere cambiato con le successive pronunce della Suprema Corte, si pensi ad esempio alla sentenza n. 26972/08 Cassazione Sezioni Unite: “il danno morale non costituisce un’autonoma posta di danno diversa da quella relativa al c.d. danno biologico, entrambi essendo riconducibili al più ampio concetto di danno non patrimoniale” (Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti, cagionata secondo le regole degli articoli 2043 e seguenti del codice civile, fra cui vanno individuate le diverse categorie del danno biologico, del danno morale, del danno esistenziale). Tuttavia, più di recente, la Suprema Corte si è pronunciata diversamente, ammettendo l’autonoma risarcibilità del danno morale, distinta da quella del danno biologico, in un primo momento riconoscendolo solo nel caso di lesioni di non lieve entità (vd. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 09.06.2015 n. 11851 e Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 20.11.2015 n. 23793) ma, in un secondo momento, ampliandone l’ambito di risarcibilità anche alle micropermanenti, appunto lesioni di lieve entità, laddove però tale danno venga provato, sia pure per presunzioni (vd. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 13.01.2016 n. 339).
(05.02.2016)