Infiltrazioni d’acqua nell’appartamento condominiale

Potrebbe accadere, perfino al condomino più accorto e scrupoloso nella cura dell’appartamento, di riscontrare, un giorno, degli spiacevoli inconvenienti all’interno della propria unità abitativa, come macchie d’umidità o, addirittura, vere e proprie infiltrazioni d’acqua. Indagando sulle cause della presenza delle stesse, il condomino potrebbe scoprire, come spesso avviene, che macchie d’umidità e/o infiltrazioni d’acqua sulla parete sono causate, a loro volta, da infiltrazioni provenienti, non dal proprio appartamento, bensì da una parte comune lo stabile. Se così effettivamente fosse, in virtù del disposto dell’art. 1123 c.c., che impone allo stesso Condominio la cura e la manutenzione delle parti di comune godimento, il proprietario che riuscisse a far rilevare il nesso di causalità tra il danno patito e la mancanza di manutenzione della cosa che l’ha provocato, avrebbe pieno diritto alla ripetizione di tutto quanto speso per la riparazione della propria unità immobiliare; dello stesso avviso è la Corte di Cassazione, sez. II civ.: sentenza n. 6128 del 19.04.12: “Quando si verificano infiltrazioni d’acqua in un appartamento che provengono dall’intercapedine tra due edifici che non è stata mai soggetta a manutenzione, il Condominio deve risarcire il proprietario di tutti danni, compresi i costi che il danneggiato abbia dovuto sostenere per prendere in affitto, sia pur temporaneamente, una nuova abitazione risultando la sua abitazione momentaneamente inservibile per l’umidità”.

Ancora, Cassazione civile, sez. II, ordinanza 19.01.2012 n. 778: “Nel caso in cui le infiltrazioni di acqua all’interno di un appartamento provengano da una braga che funga da raccordo tra le tubazioni di scarico verticale e le diramazioni dei singoli appartamenti, e per di più indipendentemente dall’utilizzo degli scarichi nei singoli appartamenti, sorge in capo al Condominio una obbligazione risarcitoria in favore dei proprietari dell’appartamento colpito da umidità ed infiltrazioni di acqua”.

Il condomino potrebbe agire a norma dell’art. 2051 cod. civ. nei confronti del Condominio per il risarcimento dei danni sofferti per il cattivo funzionamento di un impianto comune o per la difettosità di parti comuni dell’edificio – dalle quali provengono infiltrazioni d’acqua pregiudizievoli per gli ambienti di sua proprietà esclusiva – ponendosi quale terzo nei confronti del Condominio stesso, tenuto alla custodia ed alla manutenzione delle parti e degli impianti comuni dell’edificio.

(30.04.2012)