La tutela del terzo trasportato

In caso di sinistro stradale può accadere che il soggetto trasportato, quindi colui che non è alla guida del veicolo, riporti delle lesioni alla sua persona o dei danni materiali a cose di sua proprietà. In questo caso il cosiddetto terzo trasportato ha una tutela per i danni subiti in conseguenza del sinistro? Chi ne risponde?
In questa ipotesi il trasportato può richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro.
Difatti, l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/05) afferma che “salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Viene così prevista una procedura specifica di risarcimento del danno, da attivarsi direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo mediante la procedura di risarcimento prevista dalla legge.
In ipotesi di più trasportati danneggiati dal sinistro, e qualora il risarcimento superi le somme assicurate, la legge, all’art. 140 del Codice delle Assicurazioni, assicura la risarcibilità dei danni subiti, ma in questo caso specifico i diritti dei danneggiati verso l’assicurazione verranno ridotti proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate.

Il diritto al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato, oltre ad essere  disciplinato specificatamente dalla legge, è inoltre principio pacifico in giurisprudenza, la quale, in relazione alla “clausola di guida esclusiva”, ha affermato che “e’ nulla per contrasto alle norme di diritto comune comunitario la clausola di guida esclusiva, che consente all’assicuratore di rifiutare il risarcimento del danno qualora, al momento del sinistro, alla guida vi fosse una persona diversa da quella indicata nella polizza. Tale clausola, comprime, altresì, il diritto inviolabile alla salute, diritto costituzionalmente garantito, irretrattabile ed indisponibile da parte dell’assicuratore. Conseguentemente, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno” (Cass. Civ., Sez. III del 30.08.13 n. 19963).

Nell’eventualità sia necessario rivolgersi all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno patito, la legge prevede che tale azione non sia immediata alla richiesta di risarcimento, prevedendo, difatti, all’art. 145 C.d.A., la proponibilità dell’azione per il risarcimento dei danni solo una volta decorsi 60 giorni per i danni materiali e 90 giorni per i danni alla persona, decorrenti dalla richiesta di risarcimento da farsi mediante raccomandata a/r, essendo il decorso di tali termini requisito per la proponibilità della domanda al giudice (vd. Cass. Civ., Sez. III del 25.09.12 n.16263).

(10.09.2013)