Il calo di lavoro che determina la soppressione del posto consente di licenziare anche chi ha una malattia grave

Il calo di lavoro che determina la soppressione del posto giustifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente gravemente malato.

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 23338 del 27.09.18.

Bocciato quindi il ricorso presentato da una dipendente, affetta da una grave patologia e per questo assente dal lavoro, che impugna il recesso per giustificato motivo oggettivo.

Secondo il datore il calo di lavoro e di introiti giustifica la soppressione del posto di lavoro.

Nel caso di specie i giudici di secondo grado bocciano la richiesta della ricorrente sostenendo che la natura discriminatoria del licenziamento era da escludersi perché l’organico dell’azienda era composto da due sole unità e l’altra collega non avrebbe potuto essere licenziata perché madre di un bambino in affidamento. La Corte d’appello inoltre ha ritenuto provate le perdite economiche dell’azienda tali da rendere necessario un intervento organizzativo, risoltosi in una riduzione dell’organico aziendale da due unità amministrative ad una sola. Ed ancora, l’azienda aveva atteso la fine della malattia della dipendente per intimarle il licenziamento, senza peraltro assumere nessun nuovo dipendente dopo. Insomma, il giustificato motivo oggettivo era pienamente provato.

La Cassazione, allineandosi alla tesi della Corte d’appello, sostiene che occorra provare il nesso causale fra il recesso e la discriminazione. Di ciò non vi è prova nel caso in esame, pertanto la Corte rigetta il ricorso.

(28.09.18)