Le assenze per infortunio e malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto

Le assenze del lavoratore che dipendono da infortunio o da malattia professionale sono computabili nel periodo di comporto.

Per escludere questi giorni dal calcolo per la conservazione del posto di lavoro occorre che vi sia una responsabilità dell’imprenditore o un’espressa previsione nel contratto collettivo.

È quanto ricordato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 26498 del 19 ottobre 2018.

La Suprema Corte ha infatti respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice che si era infortunata cadendo da una scala sul posto di lavoro ed era stata licenziata a seguito del superamento del periodo di comporto.

La Corte d’appello aveva escluso che l’infortunio fosse dovuto a inadempienze del datore di lavoro a seguito degli obblighi imposti dall’art. 2087 cod. civ., pertanto le assenze rientravano nella disciplina prevista dall’art. 2110 cod. civ. che rinvia alle norme collettive, per le quali il contratto prevedeva un periodo massimo di centottanta giorni, superato dalla lavoratrice.

A ciò si aggiunga che la scala sulla quale la dipendente era caduta era conforme alle prescrizioni di legge, pertanto secondo i giudici di secondo grado il recesso era da considerarsi legittimo.

La sentenza veniva impugnata dalla lavoratrice la quale sosteneva che le assenze per malattia e infortunio non dovessero essere accomunate a quelle per la malattia ordinaria, pertanto non sarebbero dovute rientrare nel periodo di comporto.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, le assenze del lavatore a seguito di infortunio o malattia sono computabili nel periodo di conservazione del posto e affinché l’assenza per malattia possa essere detratta non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ma si rende necessario che sussista una responsabilità in capo all’imprenditore, circostanza questa non verificatasi nel caso di specie.

(23.10.18)