Cade l’obbligo di repechage del dipendente se le posizioni libere in azienda utilizzano una diversa tecnologia

Cade l’obbligo di repechage del dipendente se le posizioni libere in azienda utilizzano una diversa tecnologia. L’inadeguatezza tecnica per l’espletamento dei compiti esclude, infatti, in radice la possibilità di ricollocazione in mansioni anche inferiori.

E’ quanto stabilito dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11413-2018 dell’11 maggio che ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo.

Il lavoratore ha sostenuto nel giudizio in Cassazione che il riassetto dell’organizzazione aziendale e la decisione di licenziare avrebbero dovuto essere diretti a fronteggiare situazioni di difficoltà aziendali allo stato non esistenti. Inoltre la società aveva posto in essere nuove assunzioni di tecnici specializzati senza tenere conto della sua esperienza e della possibilità di adibirlo a quelle lavorazioni, anche magari con mansioni inferiori.

La Suprema Corte di Cassazione nel respingere il ricorso del dipendente, ha chiarito che ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il Giudice accertare, sì da assurgere a requisito di legittimità intrinseco al recesso ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta, escludendo conseguentemente che la tipologia di licenziamento di cui si tratta possa dirsi  giustificata solo in situazioni di  crisi di impresa. Per quanto poi riguarda nello specifico l’obbligo di repechage, nel caso di specie la Cassazione ha ritenuto provata l’impossibilità di utilizzare il lavoratore ricorrente in mansioni diverse ma equivalenti, nonché in mansioni di tecnico specializzato, dal momento che la tecnologia dallo stesso conosciuta ed utilizzata era ormai superata. Per la Suprema Corte, infatti, l’eterogeneità del bagaglio di capacità e di esperienze professionali rispetto alla diversa posizione lavorativa libera in azienda, lascia venire meno il fondamento stesso dell’obbligo di repechage, il quale evidentemente postula che le energie lavorative del dipendente siano ugualmente impiegabili nelle alternative mansioni che al medesimo lavoratore debbono essere assegnate.

(25.07.18)