L’illegittima pubblicazione del protesto

L’illegittima pubblicazione del protesto non fa scattare la responsabilità del notaio verso la società che ha effettuato l’operazione. Il notaio, infatti, che per errore pubblica un protesto nel bollettino dei protesti, anziché in quello delle cambiali tratte, non è tenuto a risarcire il danno: l’errore integra un mero indizio del danno che deve, tuttavia, provarsi in modo specifico. E’ quanto stabilito dalla terza sezione civile della Cassazione che, con la recente sentenza n. 10904 del 05.05.17, ha respinto il ricorso di una società nei confronti di un notaio reo di aver pubblicato un protesto su un bollettino errato.

 

La citata decisione della Suprema Corte muove dalla considerazione che la semplice illegittima pubblicazione del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all’esistenza di un danno alla reputazione, non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno; quest’ultimo, infatti, deve essere dimostrato in modo specifico nella sua esistenza ed entità.

 

Nel caso specifico la società ricorrente non aveva provato che il protesto in oggetto – benché illegittimamente elevato – avesse leso la sua reputazione professionale, procurandole un danno sul piano dell’affidabilità commerciale e dell’immagine sociale ulteriore rispetto alla già maturata compromissione di tali valori, conseguente ai precedenti plurimi protesti. Peraltro, nel caso in esame, non si era trattato nemmeno di un protesto illegittimamente levato, bensì di un errore del programma informatico che aveva condotto alla pubblicazione non sul bollettino relativo alle cambiali tratte ma su quello dei vaglia cambiari – seguita però da una tempestiva rettifica del notaio. Alla Suprema Corte non è rimasto altro che respingere il ricorso, compensando le spese del giudizio.

(10.07.18)