Ancora sulla responsabilità medica ed il rispetto delle regole comuni di diligenza e prudenza (Cass. Civ., Sez. III, 19.10.2015, n. 21090)

La terza sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 21090 del 19.10.2015), intervenuta a decidere su un caso di responsabilità medica e, in specie, della struttura sanitaria, ha esteso un principio, avente valenza generale e già affermato in sede di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per i sinistri dovuti alla conformazione di manufatti stradali, secondo il quale “non basta osservare le norme espressamente previste, dinanzi a regole generali e sussidiarie di obbligo di diligenza immanenti nell’ordinamento e sopratutto in ambito contrattuale; e, pertanto, non basta che una struttura ospedaliera – pubblica o meno – rispetti la dotazione o le istruzioni, anche manifestamente insufficienti rispetto alle emergenze maggiori, previste dalla normativa vigente per andare esente da responsabilità in caso di queste ultime. A maggior ragione, allora, in tema di responsabilità contrattuale deriva dall’obbligo di erogare la propria prestazione, oggetto di obbligazione contrattuale nel contratto c.d. di spedalità, con la massima diligenza e prudenza che un nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, tenga poi in concreto, per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso.
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto di confermare la responsabilità della struttura sanitaria, nonostante il paziente si trovasse già, al momento del suo ingresso, in condizioni idonee e sufficienti a determinare il decesso dello stesso, non avendo provato di avere erogato tutte le prestazioni idonee nel caso specifico, ovvero che “nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essegli mosso, o che, pur essendo stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno“.
(17.11.2015)