La terza sezione della Corte di Cassazione (sentenza n. 21090 del 19.10.2015), intervenuta a decidere su un caso di responsabilità medica e, in specie, della struttura sanitaria, ha esteso un principio, avente valenza generale e già affermato in sede di responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione per i sinistri dovuti alla conformazione di manufatti stradali, secondo il quale “non basta osservare le norme espressamente previste, dinanzi a regole generali e sussidiarie di obbligo di diligenza immanenti nell’ordinamento e sopratutto in ambito contrattuale; e, pertanto, non basta che una struttura ospedaliera – pubblica o meno – rispetti la dotazione o le istruzioni, anche manifestamente insufficienti rispetto alle emergenze maggiori, previste dalla normativa vigente per andare esente da responsabilità in caso di queste ultime. A maggior ragione, allora, in tema di responsabilità contrattuale deriva dall’obbligo di erogare la propria prestazione, oggetto di obbligazione contrattuale nel contratto c.d. di spedalità, con la massima diligenza e prudenza che un nosocomio, oltre ad osservare le normative di ogni rango in tema di di dotazione e struttura delle organizzazioni di emergenza, tenga poi in concreto, per il tramite dei suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente ed in rapporto alle precarie o limitate disponibilità di mezzi o risorse, benché conformi alle dotazioni o alle istruzioni previste dalla normativa vigente, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità del salvataggio del leso” .
Nella fattispecie la Corte ha ritenuto di confermare la responsabilità della struttura sanitaria, nonostante il paziente si trovasse già, al momento del suo ingresso, in condizioni idonee e sufficienti a determinare il decesso dello stesso, non avendo provato di avere erogato tutte le prestazioni idonee nel caso specifico, ovvero che “nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essegli mosso, o che, pur essendo stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno“.
(17.11.2015)