Potrebbe capitare a chiunque di noi di acquistare un bene, come ad esempio un cellulare, un mobile, o una fornitura di materiale e scoprire, dopo l’acquisto, che ciò che abbiamo comprato ha un vizio, un difetto. In questi casi l’acquirente ha qualche tutela? Vi sono degli obblighi in capo al venditore? Se si, quali?
Prima di tutto occorre precisare che il codice civile sancisce chiaramente all’art. 1490 c.c., primo comma, la fattispecie di garanzia legale, applicabile ad ogni tipologia di contratto di vendita, affermando che il “venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. Tale obbligo di garanzia è uno degli obblighi principali in capo al venditore, pertanto il verificarsi di tali vizi costituisce un inesatto adempimento da parte del venditore. Come si nota dalla norma qui sopra riportata, i vizi della cosa devono avere un grado specifico, richiedendo ovvero che tali vizi siano occulti, cioè non riconoscibili dall’acquirente mediante l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto, e rilevanti, ossia dotati di una gravità sufficiente a rendere il bene inidoneo all’uso o tali da diminuire in modo apprezzabile il valore (Cass. Civ., Sez. II, del 02.09.13, n. 20110). Qualora il bene oggetto della compravendita presenti dei vizi che rispondano a tali requisiti, il codice civile, all’art. 1492 c.c., prevede due possibili tutele, tra loro alternative, in capo al compratore: la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione del contratto, ipotesi più complessa rispetto alla riduzione del prezzo, il venditore è tenuto, ai sensi dell’art. 1493 c.c., a restituire al compratore il prezzo versato ed a rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente sostenuti ai fini della vendita; parimenti il compratore è tenuto a restituire la cosa, qualora non sia perita a causa dei vizi.
Indipendentemente dalla scelta di risolvere il contratto o di ridurne il prezzo, il venditore è tenuto altresì
al risarcimento del danno nei confronti del compratore, a meno che lo stesso non provi di aver ignorato senza colpa l’esistenza dei vizi (Cass. Civ., Sez. II, del 23.09.11, n. 19494).
Ora, parallelamente ad una tutela così ampia riconosciuta in capo all’acquirente, il legislatore ha previsto dei termini molto ristretti, prevedendo l’onere del compratore di denunciare la presenza dei vizi al venditore entro otto giorni dalla loro scoperta, salvo un diverso termine previsto dalle parti o dalla legge, come nel caso dei contratti conclusi dal compratore – consumatore di cui si dirà poi, nonché un termine di prescrizione annuale dell’azione di garanzia decorrente dalla consegna della cosa. Diversamente qualora il compratore sia un consumatore, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 206 / 2005 c.d. “Codice del Consumo”), sarà applicabile la normativa contenuta nel Codice del Consumo, il quale prevede anch’esso la garanzia per vizi della cosa compravenduta, seppure in una veste leggermente modificata rispetto a quella prevista dal codice civile, ma individua dei termini più ampli, ovvero l’onere per il consumatore di denunciare la presenza dei vizi entro due mesi (e non otto giorni) dalla loro scoperta e la prescrizione dell’azione di garanzia nel termine di due anni, in luogo del termine di un anno previsto dal codice civile.
In ogni caso le parti potranno comunque inserire nel contratto di compravendita, tenendo ferma la disciplina della garanzia legale prevista dal Codice Civile o, sussistendone i presupposti, dal Codice del Consumo, una clausola nella quale si preveda una garanzia cd. convenzionale, gratuitamente o a pagamento, ma questa tipologia di garanzia non potrà né limitare né escludere la garanzia legale prevista dalla legge dall’art. 1490 c.c. e seguenti e dagli articoli 128 e seguenti C.d.C., ma semmai dilatarne l’operatività.
(16.11.2015)