Il datore di lavoro può aprire l’armadio dove il dipendente imbosca le pratiche inevase e licenziare il lavativo?

Galeotto fu l’armadio! L’ispezione dei superiori nel mobile in dotazione al lavoratore assente ha portato al licenziamento dell’incolpato: nei ripiani sono state trovate tutte le pratiche che negli anni l’impiegato pubblico aveva imboscato per evitare di trattarle. L’occasione per tale verifica è stata una lunga assenza dal servizio del dipendente interessato ma la decisione dei responsabili dell’ente risulta conforme al principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 5314/17, pubblicata il 02.03.17 dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione.

Dopo un lungo e tormentato procedimento disciplinare è diventato, dunque, definitivo il licenziamento del lavativo, dipendente di un ente previdenziale: tra le carte dell’armadio ispezionato dai superiori sono state trovate numerose pratiche inevase di varia natura (dalla ricongiunzione di contributi sino al riscatto di laurea, ed ancora marche da bollo non annullate e dunque riutilizzabili). Il nascondiglio del lavoratore è risultato persino sopravvissuto al trasloco dell’ufficio.

Preliminarmente, l’accesso dell’ente all’armadio del dipendente è stato giudicato legittimo perché finalizzato al buon andamento dell’azione amministrativa in ordine alle pratiche ivi custodite. La sanzione risolutiva adottata dall’amministrazione è stata alla fine ritenuta proporzionata perché la condotta contestata si connota come grave, avuto riguardo all’entità degli atti occultati ed alla rilevanza sul piano economico delle pratiche non trattate. Le questioni poste dal dipendente sull’iter disciplinare sono risultate prive di pregio perché è stato accertato che il codice è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente ed è stato, comunque, comunicato all’interessato per posta elettronica; in ogni caso per gli addebiti contestati la pubblicità del codice non risulta necessaria. Al lavoratore non è rimasto altro che pagare le spese del giudizio.

(16.03.17)