Lo straining, una forma attenuata di mobbing

Il mobbing cioè quell’insieme di comportamenti aggressivi di natura psicofisica e verbale, esercitati da una persona o un gruppo di persone nei confronti di altro soggetto. Quanto se ne parla e se ne discute, riferendosi a situazioni che spesso si creano sul posto di lavoro. Ma è semplice provare e ottenere il risarcimento danni da mobbing? Non proprio.
Con la ormai nota sentenza n. 10037/2015, la Corte di Cassazione ha individuato sette parametri, che devono ricorrere tutti e sette per potersi configurare il mobbing, con cui la vittima deve provare di essere stata danneggiata sul lavoro: 1) le vessazioni devono avvenire sul posto di lavoro; 2) le mortificazioni devono durare per un congruo periodo di tempo; 3) le azioni ostili devono essere molteplici; 4) vi devono essere attacchi alla possibilità di comunicare, isolamento continuativo, cambiamenti di mansioni, violenze, minacce e attacchi alla reputazione; 5) la vittima deve essere inferiore di livello lavorativo; 6) l’andamento della vicenda vessatoria deve svilupparsi per fasi successive; 7) deve sussistere un disegno premeditato persecutorio. Difficile, quindi, dimostrare il mobbing sul posto di lavoro.
Tuttavia, in soccorso del “dipendente costretto a lavorare in una situazione di costante stress determinato da comportamenti ostili dei suoi superiori” si è pronunciata sempre la Corte di Cassazione (sentenza n. 3291, sezione Lavoro, del 19.02.2016), riconoscendo il risarcimento del danno da straining (e non da mobbing). Lo straining , viene indicato come una forma attenuata di mobbing che costringe la vittima ad operare in una costante situazione di stress ed è caratterizzata da un numero limitato di vessazioni diluite nel tempo (rispetto a quelle costanti che identificano il mobbing). Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte e di cui alla sentenza n. 3291/2016, gli episodi ostili risultati provati erano solo due ma tali da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della condizione lavorativa della dipendente vittima.
(26.02.16)