Per chi sostituisce la collega in maternità se cambia il titolo dell’assenza no al contratto a tempo indeterminato

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione,sezione lavoro, che con la sentenza n. 19860/18 del 26.07.18 ha bocciato il ricorso di una lavoratrice che sostituiva una dipendente in maternità e chiedeva la trasformazione del suo contratto da determinato a indeterminato per la prosecuzione del rapporto oltre il termine stabilito.

La Corte d’appello aveva negato la trasformazione del contratto da determinato a indeterminato sostenendo che le assenze della lavoratrice madre per ferie e per la malattia del bambino presentassero comunque una connessione con la gravidanza, di conseguenza non sussisteva alcuna proroga al termine apposto al contratto, ma permaneva invece la stessa causale sostitutiva, tanto più che nel contratto era previsto che il termine finale coincidesse con il rientro della dipendente o con il cessare della causa che lo aveva determinato.

La Suprema Corte, confermando tale orientamento, ritiene valido il contratto e ricorda inoltre che nei casi di assunzione a termine finalizzata alla sostituzione di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima sia la fissazione di un termine determinato con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito, sia la prosecuzione del rapporto se vi è mutamento del titolo dell’assenza indicato nel contratto, senza che ciò determini la trasformazione del contratto a tempo indeterminato se per la nuova causale sia consentita la stipulazione di un contratto a termine.

(30.07.18)