Incidente stradale: l’investimento del pedone

Incidente stradaleSpesso è particolarmente grave l’incidente stradale in cui viene coinvolto un pedone che, se investito da un’autovettura, può riportare gravi ferite o, pensando, ad esempio, a quando il pedone è travolto dal veicolo che viaggia a forte velocità, può perdere la vita. Il più delle volte la colpa dell’incidente stradale è attribuibile al conducente dell’automezzo che sarà tenuto, quindi, insieme al proprietario del veicolo e alla sua compagnia assicuratrice che lo garantisce per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni subiti dal pedone (o dai suoi eredi). Vi sono casi in cui, però, il pedone concorre a causare l’incidente stradale e, quindi, i danni gli verranno risarciti solo parzialmente o, addirittura, casi in cui la colpa dell’incidente stradale è attribuibile solo al pedone che, di conseguenza, non verrà risarcito dei danni che ha riportato. Vediamo qualche caso preso in esame dai giudici della Suprema Corte, partendo da quello in cui il pedone è esente da responsabilità.
Ai sensi dell’art. 2054, primo comma, codice civile, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per superare tale presunzione, “non è sufficiente che il conducente provi che l’investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un’eventuale situazione di pericolo” (Cassazione Civile, sezione Terza, sentenza 14635 del 27.06.2014).
Diversamente “i parenti del pedone, vittima del sinistro stradale, che non si avvalse delle strisce per attraversare la strada, vengono parzialmente risarciti. Esiste un concorso di colpa tra il pedone e l’automobilista che, sebbene viaggiasse a velocità moderata, non aveva fornito la prova di aver fatto il possibile, con una manovra di emergenza, per evitare l’incidente mortale.” (Cassazione Civile, sezione Terza, sentenza 1135 del 22.01.2015).
Mentre “non va risarcito il pedone investito che attraversa col semaforo rosso se l’automobilista fa ogni cosa in suo potere per evitare l’incidente” (Cassazione Civile, sezione terza, sentenza 12721 del 19.06.2015).
(15.03.2016)