Danno da demansionamento e onere della prova (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 22.12.2015, n. 25780)

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con una sentenza depositata qualche giorno prima del Natale appena trascorso, si è pronunciata in tema di danno da demansionamento e sua prova, affermando che “…quando il lavoratore denuncia l’illegittimità dell’esercizio dello ius variandi a causa di demansionamento o dequalificazione, ha l’onere di allegare gli elementi di fatto significativi circa l’inesatto adempimento dell’obbligo di adibizione a mansioni corrispondenti alla categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103 cod. civ.); al datore di lavoro incombe invece l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto di qualsiasi dequalificazione o demansionamento, ovvero attraverso la prova che l’una o l’altro siano state giustificate dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari ovvero, in base al principio generale di cui all’art. 1218 cod. civ., comunque da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.“.
(05.01.2016)