Danno per ritardo nel soccorso: il medico ha responsabilità?

Il senso civico implica il rispetto di regole non scritte, tuttavia necessarie per garantire una pacifica convivenza tra gli individui. E’ dunque consuetudine attendere il proprio turno allorquando ci si rechi presso apposite strutture ospedaliere per effettuare una visita medica. Nonostante ciò, vi sono casi estremi rispetto cui sarà onere degli operatori sanitari valutare se procedere o meno con urgenza.

Viene dunque spontaneo domandarsi se, in circostanze ove le condizioni del paziente siano particolarmente gravi, il medico possa (o non) avere responsabilità per ritardo nell’intervento assistenziale. Il medico, come stabilito dalla Legge 8 marzo 2017, n. 24, ha certamente responsabilità per i danni che causa nell’esercizio della sua professione. Il paziente danneggiato però dovrà provare la condotta inadempiente del medico e il nesso di causalità tra questa e l’evento dannoso verificatosi. Il medico, invece, dovrà dar prova dell’esatto adempimento alle linee guida da applicarsi al caso concreto.

In materia penale, deve aversi piena certezza che ad una determinata condotta segua sempre un dato evento, oltre quindi ogni ragionevole dubbio. Nell’ambito della responsabilità civile, invece, si applica la legge della statistica, ovvero si richiede che ad una certa condotta sia più probabile che ne segua un determinato evento piuttosto che non.

In virtù di ciò, nell’ipotesi di danno per mancato pronto intervento o di aggravio delle condizioni sanitarie a causa di un irragionevole ritardo da parte degli operatori medici, l’onere probatorio incomberà sul soggetto danneggiato. Laddove quindi si riesca a dimostrare la sussistenza della colpa o, addirittura, del dolo a carico del medico, oltre che il nesso causale tra la sua condotta inadempiente e il danno subito, sarà possibile avanzare richiesta di risarcimento dei danni subiti.