L’acquirente consumatore ha due mesi di tempo per denunciare al venditore la patologia di cui risulta affetto l’animale acquistato ed essere così rimborsato.
In questi casi la denuncia del difetto è regolamentata dal codice del consumo dato che chi acquista dev’essere considerato a tutti gli effetti un consumatore e l’animale un bene di consumo.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con la sentenza n. 22728 del 25 settembre 2018.
È stato accolto il ricorso di un uomo che aveva acquistato un cane di razza, risultato poi, a seguito di una Tac, affetto da una grave cardiopatia congenita.
Secondo il giudice di primo grado il proprietario aveva acquisito la certezza della patologia solamente il giorno in cui era stata eseguita la Tac e la denuncia risultava tardiva perché presentata oltre il termine di otto giorni previsti dall’art. 1495 c.c, non potendo applicarsi al caso concreto il codice del consumo.
Di diverso avviso la Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, l’animale da compagnia, nel caso di specie il cane, dev’essere ricompreso nella nozione più ampia di “bene di consumo”, con la conseguenza che chi lo acquista è da considerarsi un consumatore, se l’acquisto non è collegato ad attività imprenditoriale o professionale.
Dovrà allora applicarsi la disciplina prevista dal codice del consumo, il quale all’art. 132 co. 2 prevede che se l’acquirente è un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta sia soggetta al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
(26.09.18)