Legittimo il licenziamento del piazzista che altera le ricevute relative ai rimborsi dei pasti

E’ legittimo il licenziamento del piazzista che altera le ricevute relative ai rimborsi dei pasti. E’ quanto stabilito dalla sezione lavoro della Cassazione con la recente ordinanza n. 21045/2018 del 23 agosto che ha respinto il ricorso di un piazzista reo di aver commesso irregolarità nella rendicontazione dei pasti di lavoro.

Secondo la Suprema Corte la condotta del lavoratore deve infatti ritenersi grave in considerazione del grado di fiducia che l’imprenditore deve porre nei confronti di chi opera fuori sede.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accolto il ricorso dell’uomo dichiarando illegittimo il licenziamento, la Corte d’Appello aveva invece ribaltato la decisione stabilendo che l’azienda aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante, diversamente dal lavoratore che non era stato in grado di fornire la prova liberatoria. La questione è dunque giunta in Cassazione dove l’uomo ha contestato la decisione nella parte in cui si affermava che egli avesse agito con dolo.

La Cassazione, nel respingere la domanda, ha rilevato come nessuna censura potesse muoversi alla conclusione della Corte d’Appello la quale aveva desunto irregolarità dalle risultanze/documenti di causa, nonché dal fatto che il lavoratore aveva comunque rendicontato le spese sostenute, nonostante i problemi relativi alla loro documentazione e pur sapendo che le stesse sarebbero state sottoposte a controllo. Secondo la Suprema Corte, inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto correttamente legittima la misura adottata ovvero il licenziamento, alla luce degli standards specifici propri delle mansioni svolte (appunto viaggiatore piazzista) e del grado di fiducia che il datore di lavoro deve porre rispetto ad una attività lavorativa svolta dal dipendente al di fuori della sfera di sorveglianza diretta di chi sia addetto al controllo. La sanzione irrogata è quindi risultata proporzionata rispetto alla lesione del vincolo fiduciario che non consentiva la prosecuzione del rapporto di lavoro. (16.0918)