Sinistro stradale e la responsabilità aggravata delle compagnie assicuratrici

Ecco una curiosa sentenza in tema di risarcimento danni da sinistro stradale.
Con sentenza n. 2428 del 07-10.12.2015 il Tribunale di Tivoli, visto l’atteggiamento extra ed endo-processuale tenuto dalle compagnie assicuratrici, ha condannato quest’ultime, ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (c.d. lite temeraria), al pagamento del quadruplo delle spese legali liquidate in favore del danneggiato, avendo preferito resistere in giudizio pur in assenza di valide motivazioni.
Osserva, infatti, il giudice “…è evidente che (n.d.r. le compagnie assicuratrici) hanno resistito in giudizio senza aver liquidato il danno che, stante le competenze della compagna, certamente era ben nota alla parte. Nella rappresentazione dei fatti, inolre, hanno enfatizzato elementi del tutto trascurabili o addirittura equivoci. Infine, lo status di straniero senza fissa dimora..è notoriamente elemento che gioca a sfavore della vittima, come certamente noto alle compagnie assicuratrici, che difficilmente avrà accesso alla giustizia“, “per tale ragione – continua la sentenza – si stima equo condannare ogni compagnia assicuratrice a pagare una somma pari al quadruplo delle spese legali, in favore di parte attrice, ex art. 96 u.c. c.p.c.. Del resto l’istituto delle spese aggravate è strumento finalizzato a disincentivare le cause defatigatorie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che la parte colposamente resistente vanta nei confronti dell’avente ragione.“.
Del resto, osserva ancora il Tribunale di Tivoli “non può sottacersi l’esistenza di un enorme contenzioso (che rallenta la giustizia) che vede soccombenti le compagnie assicuratrici e che è generato – con tutta evidenza – da intenti defatigatori delle compagnie assicuratrici stesse, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi o, al contrario dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali. La tolleranza di tali comportamenti si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un’ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso, stante gli evidenti vantaggi che per l’impresa assicurativa ne derivano“.
(07.01.2016)