Il lavoratore può usare i permessi ex Legge n. 104/92 per andare in vacanza?

Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui alla Legge n. 104/92 per l’assistenza di un familiare disabile deve guardarsi bene dall’utilizzarli per proprie esigenze di vacanza.

Difatti, il lavoratore ha la facoltà di assentarsi dal lavoro senza perdere la retribuzione e senza intaccare le proprie ferie per garantire una maggiore e più proficua assistenza al disabile, anche permettendo al titolare dei permessi di ritagliarsi uno spazio per far fronte alle proprie esigenze personali. Ciò, tuttavia, non vuol dire che sia possibile chiedere al datore di lavoro di usufruire di una giornata di permesso ex Legge n. 104/92 per portare in vacanza la propria famiglia e lasciare a casa l’assistito. Chi tiene una simile condotta rischia di essere licenziato per giusta causa senza poter obiettare nulla al datore di lavoro.

Basti pensare che di recente, con l’ordinanza n. 18293/2018 la Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva il licenziamento di una lavoratrice che, beneficiando della Legge n. 104/92 per assistere la madre, si era allontanata dall’abitazione di quest’ultima e aveva approfittato di una giornata di permesso per recarsi con la propria famiglia in una nota località turistica.

Ciò, tuttavia, non vuol dire che il lavoratore debba assistere il disabile durante tutta la giornata di permesso o necessariamente in coincidenza con l’orario in cui avrebbe dovuto essere a lavoro. In un’altra pronuncia, la n. 213/2016, i giudici di legittimità hanno, infatti, chiarito anche che la necessità, sancita dalla legge, che il lavoratore che benefici dei permessi assista il famigliare handicappato con continuità e in via esclusiva “non implica un’assistenza continuativa di 24 ore” ma un’assistenza “che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore“.

(02.05.19)