Ha diritto all’assegno di mantenimento la casalinga che non abbia acquisito nel tempo una specifica professionalità o ricevuto concrete offerte di lavoro

casalingaLa casalinga quarantenne che non ha acquisito nel tempo una specifica professionalità o ricevuto concrete offerte di lavoro, ha diritto alla conservazione dell’assegno di mantenimento, anche quando l’ex coniuge obbligato abbia avuto altro figlio dalla nuova compagna. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 789 del 13 gennaio 2017, in accoglimento del ricorso di una donna che chiedeva le venisse mantenuto ed aumentato il contributo di mantenimento in ragione dell’aumentata capacità reddituale dell’ex marito obbligato, nonostante quest’ultimo fosse diventato nuovamente padre a seguito di una successiva relazione.

La prima sezione civile della Suprema Corte ha motivato la propria decisione precisando che, in tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi (quale potenziale capacità di guadagno) costituisce un elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del Giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica; l’attitudine del coniuge al lavoro assume, però, in tal caso rilievo solo quando vi sia un’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha censurato la conclusione cui era pervenuta la Corte di merito per la quale la donna non aveva più diritto all’assegno di mantenimento, dal momento che – pur essendo ancora giovane – non si era procurata una sistemazione lavorativa, neppure part-time. I Giudici di merito avevano fondato la propria decisione su due circostanze di fatto: l’invio da parte dell’ex moglie del proprio curriculum a strutture alberghiere (per le quali non aveva specifica competenza) ed un’imprecisata collaborazione prestata dalla medesima presso l’esercizio commerciale del fratello (sottraendo impegno e risorse alla ricerca di un’occupazione). La Cassazione ha ritenuto, però, tali circostanze non in sé rappresentative dell’effettiva e concreta possibilità della donna di ottenere una collocazione sul mercato del lavoro. Ai fini della decisione si sarebbero, invece, dovuti considerare quei fatti idonei a determinare situazioni nuove rispetto a quelle già conosciute dalle parti alla conclusione dell’accordo iniziale di separazione: utile, per esempio, sarebbe risultata la dimostrazione che il coniuge beneficiato dall’assegno avesse acquisito professionalità diverse ed ulteriori rispetto a quelle possedute in precedenza, ovvero che lo stesso avesse ricevuto, nel periodo successivo al perfezionamento della convenzione di separazione, effettive offerte di lavoro, o che ancora avesse comunque potuto concretamente procurarsi una specifica occupazione.

Non solo, la Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 789 del 13 gennaio 2017, ha chiarito che in materia di separazione personale dei coniugi, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, pur non determinando automaticamente una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedente unione, deve essere valutata dal Giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite (in quanto comporta il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico). Il criterio deve valere evidentemente nell’ipotesi in cui si faccia questione dell’assegno di mantenimento al coniuge separato. E’ da escludere però che il diritto al mantenimento del coniuge separato venga automaticamente meno di fronte al pari diritto del nuovo figlio, perché non vi è alcuna disposizione normativa che possa fondare una tale conclusione. Anche in tale ipotesi dovrà, quindi, valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata la revoca o la modifica delle condizioni economiche già fissate.

(13.02.17)