Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro? Sommaria guida operativa

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro?

Primo, farsi prestare immediatamente soccorso e ottenere il certificato medico, verificando che l’evento sia documentato fin da subito sul piano sanitario, perché la prova del danno parte anzitutto dai referti, dal verbale di pronto soccorso e dalla successiva documentazione clinica, che vanno tutti conservati integralmente.

Secondo, il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro, anche se l’infortunio sembra lieve, perché la mancata notizia tempestiva può far perdere il diritto all’indennità per i giorni anteriori a quello in cui il datore ne ha avuto conoscenza; sul piano pratico, conviene usare una forma tracciabile, come email o PEC, oppure comunque conservare elementi che provino che la comunicazione è arrivata al datore.

Terzo, dal lato datoriale, appena ricevuto il certificato medico o il suo numero identificativo, occorre segnare con precisione la data di ricezione, perché da quel momento decorre il termine per la denuncia all’INAIL: entro 2 giorni per gli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni ed entro 24 ore se l’infortunio è mortale o vi è pericolo di morte. Il datore ha inoltre l’obbligo di comunicazione telematica a fini statistici e informativi entro 48 ore anche per gli infortuni che comportano assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Se l’infortunio supera i 30 giorni o è mortale, rileva anche l’obbligo verso l’autorità di pubblica sicurezza, assolto telematicamente nei casi previsti tramite la denuncia INAIL.

Quarto, subito dopo l’evento bisogna bloccare e raccogliere le prove: fotografie del luogo, condizioni del macchinario o dell’area di lavoro, nominativi dei presenti, turni, ordini di servizio, DVR, verbali di formazione, consegna DPI, registri di manutenzione e ogni documento utile a ricostruire il rischio concreto, perché in giudizio il lavoratore deve provare rapporto, danno e nesso con l’attività lavorativa, mentre il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure di prevenzione concretamente esigibili.

Quinto, occorre distinguere bene le richieste attivabili: da una parte le prestazioni INAIL, che coprono l’evento nei limiti assicurativi; dall’altra l’eventuale azione risarcitoria contro il datore di lavoro per il danno differenziale, cioè per le voci non integralmente indennizzate dall’assicurazione obbligatoria. In questo secondo ambito, la giurisprudenza più recente ribadisce che il confronto tra risarcimento civilistico e indennizzo INAIL va fatto per poste omogenee, senza detrarre indistintamente tutto da tutto; quindi, per esempio, il danno biologico civilistico va confrontato con la sola quota INAIL riferita al danno biologico permanente.

Sesto, bisogna tenere sotto controllo i termini: per le prestazioni INAIL il termine di prescrizione è di 3 anni, con sospensione durante il procedimento amministrativo di liquidazione e ripresa dalla comunicazione del provvedimento; per l’azione civile risarcitoria ex art. 2087 c.c. il termine ordinario è di 10 anni.

Settimo, sul piano difensivo, è utile ricordare che la semplice imprudenza del lavoratore non basta, di regola, a escludere la responsabilità datoriale, che viene meno solo in presenza di un rischio elettivo, cioè di una condotta abnorme, inopinabile ed eccentrica rispetto alle mansioni e alle direttive ricevute.