Quando non è accertata la causa della casa allagata spetta al conduttore pagare i danni

Il conduttore dell’immobile deve pagare i danni al locatore per la casa allagata quando non è accertata la causa del danno.

È quanto sancito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, con l’ordinanza n. 22823 del 26.09.2018.

Secondo quanto previsto dall‘art. 1588 c.c. durante la locazione il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata qualora non provi che i danni siano avvenuti per una causa a lui non imputabile.

Non è dunque sufficiente che “con tutta probabilità” i locali siano stati invasi dall’acqua a causa di un vizio di un sanitario. In un contratto di locazione, infatti, per molti aspetti grava sul conduttore un obbligo di custodia e manutenzione della cosa ex art.  2051 c.c..

Nel caso di specie il proprietario dell’immobile presentava ricorso in Tribunale perché durante il mese di agosto, mentre l’inquilino era in vacanza, si ritrovava la villa sommersa d’acqua a seguito dell’allagamento del bagno, con conseguenti danni ingenti alle strutture e al mobilio.

Vista l’assenza dell’inquino il proprietario si recava prontamente nell’immobile per riparare il danno.

In ultimo grado la Cassazione accoglie il ricorso del proprietario e ribalta la decisione della decisione della Corte d’Appello sostenendo come quest’ultima sbagli nel ritenere che la causa sconosciuta del danneggiamento non sarebbe a carico del conduttore. Secondo la Suprema Corte, infatti, l’art. 1588 c.c. pone in capo al locatario una presunzione di colpa, superabile solo dimostrando che la causa del deterioramento non è a lui imputabile. Circostanza questa non pienamente provata nel caso di specie e quindi non sufficiente ad escludere che il conduttore sia estraneo al sinistro.

(27.09.18)