Squilla il telefono in casa di Cicero. < Pronto? Ciao Asad, amico mio! Allora, hai ottenuto il risarcimento? Il giudice ha deciso? >
< Sì, il giudice ha deciso > risponde Asad, l’amico di Cicero che è nato e risiede in Egitto ma si trova in Italia per motivi familiari e lavorativi < Ha stabilito che la responsabilità dell’incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti i miei genitori, che stavano viaggiando in autostrada, sulla loro autovettura, in direzione del Sud Italia, è interamente ed esclusivamente a carico del conducente dell’autocarro che l’ha violentemente urtata ma mi ha risarcito un danno morale per il loro decesso inferiore di quasi la metà rispetto a quello quantificato e richiesto dal mio avvocato di fiducia. Ora, tu sai, Cicero, che nessuna somma, per quanto importante, mi ripagherà mai davvero della perdita dei miei genitori ma certo è che mi aspettavo molto di più >
< Sono sorpreso da quel che mi stai dicendo, Asad. Il tuo avvocato ti ha spiegato il motivo per cui il giudice ha deciso così? >
< Sì, mi ha detto che, nel liquidarmi il danno, il giudice ha tenuto conto del fatto che risiedo in Egitto ove il valore dell’euro è superiore che in Italia, per cui, se mi avesse liquidato la somma che richiedevo, avrei ottenuto un risarcimento superiore a quello che mi sarebbe stato concesso se fossi stato residente in Italia. Per determinare equamente il danno morale, il giudice ha tenuto conto della realtà socio economica in cui vivo abitualmente, cioè in Egitto, al fine di adeguare a tale realtà l’importo ritenuto dovutomi ai fini riparatori del danno. Ciò in base al potere di acquisto del denaro nella zona territoriale in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso >
< Asad, tu però stai valutando da tempo di trasferirti definitivamente in Italia, anche per motivi di lavoro, quindi, se ciò avverrà, spenderai il tuo denaro in Italia >
< Vero Cicero ma il giudice non ne ha tenuto conto anche se, in effetti, il mio avvocato mi ha detto che c’è un diverso indirizzo giurisprudenziale che tiene conto, ai fini della quantificazione del risarcimento del danno, della possibilità che il danneggiato sposti la sua residenza. Il giudice che si è pronunciato sul mio caso, però, ha seguito l’orientamento di una sentenza della sezione terza della Corte di Cassazione, la n. 1637 del 14.02.2000 >
< Allora per te la questione è chiusa? > dice Cicero.
< Non ancora perché il mio avvocato mi sta convincendo ad appellare la sentenza del giudice. Si ritiene sicuro di poter ottenere un aumento dell’entità del danno che mi è stato liquidato dal giudice di primo grado. Mi ha fatto notare che, con pronunce più recenti rispetto a quella a cui si è richiamato il giudice che ha deciso il mio caso, la stessa Corte di Cassazione, in particolare la sentenza 20206, sezione terza del 7 ottobre 2016, in difformità rispetto al passato, ha chiaramente escluso ogni incidenza sul quantum del danno non patrimoniale della residenza del danneggiato, valutando che “il luogo dove il danneggiato abitualmente vive, e presumibilmente spenderà od investirà il risarcimento a lui spettante, è un elemento esterno e successivo alla fattispecie dell’illecito e, come tale, ininfluente nella misura del risarcimento del danno”. Oltretutto, “vi è l’obbligo di non discriminare gli stranieri racchiuso nell’articolo 3 della Costituzione nonché la necessità di una certezza risarcitoria nel senso della uniformità, emersa soprattutto dalla nota pronuncia che ha individuato la relativa concretizzazione dell’equità nelle tabelle di Milano (Cass. sez. 3, 7 giugno 2011 n. 12408)”. E il valore di ogni persona è intrinseco alla sua umanità, per cui non può subire alcuna diminuzione in base ad elementi che su tale umanità non incidono. >
< Ottimo. Segui il consiglio del tuo avvocato, Asad, appella la sentenza e tanti auguri. >