La banca paga i danni se applica interessi usurari

interessi usurari

Ormai è noto a tutti che la banca concede il finanziamento all’imprenditore e poi, nel caso in cui questi attraversi un periodo di difficoltà economica e non riesca a rimborsare puntualmente le rate alla stessa, chiede al medesimo di “rientrare” sanando il debito in un’unica soluzione e, in difetto, lo segnala alla Centrale Rischi come cattivo pagatore, di fatto ponendolo nella condizione di non poter più operare e crescere economicamente sul mercato.
Probabilmente non è noto a tutti, però, che, facendo ciò, la banca può rischiare molto se viene accertato, attraverso una consulenza tecnica, che l’applicazione di interessi usurari, cioè oltre il tasso soglia stabilito dalla legge, nei contratti di conto corrente e di apertura di credito, abbia costituito il debito dell’imprenditore verso la banca e che, se essi non fossero stati applicati, egli avrebbe avuto addirittura un credito nei confronti della stessa.
E’ un principio più volte sottolineato dai giudici di merito e ribadito, ancora di recente, dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con sentenza n. 833, sezione Seconda, del 09.03.2016, che, nel caso preso in esame, ha “preliminarmente osservato che sussiste il lamentato nesso causale tre le difficoltà incontrate nel proprio esercizio di impresa dalla società con le condotte tenute dalla convenuta” (la banca) “che ha illegittimamente segnalato in centrale rischi la predetta società laddove invece la CTU ha accertato che essa avesse una posizione creditoria e non debitoria oltre ad applicare interessi usurari” e ha così condannato la banca convenuta in giudizio a risarcire il danno non patrimoniale all’impresa, pari al doppio degli interessi usurari conteggiati dal consulente tecnico poichè “tale condotta di parte convenuta ha di fatto comportato la impossibilità economica di operare sul mercato” (per la società) “visto che, come ogni impresa, per produrre reddito aveva la necessità di ricorrere al mercato del credito e la revoca degli affidamenti sia presso la Cassa di Risparmio che presso l’altro istituto di credito, oltre alla segnalazione in centrale rischi, ne hanno oggettivamente impedito l’espansione commerciale e produttiva come prova anche la revoca degli affidamenti nell’altro rapporto bancario che hanno impedito alla parte di utilizzare il credito bancario per la propria attività d’impresa.”
(14.03.2016)