Per giustificare la revoca della donazione per ingratitudine non basta la relazione extraconiugale

Non basta la relazione extraconiugale per giustificare la revoca della donazione per ingratitudine.

Solamente una manifestazione di avversione profonda da parte del beneficiario verso il partner costituisce un’ingiuria grave tale da legittimare la restituzione del bene.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 24965 del 10 ottobre 2018.

Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto la revoca della donazione indiretta per ingratitudine di un appartamento donato alla moglie.

L’uomo aveva acquistato l’immobile poco prima del matrimonio pagandone interamente il prezzo e lo aveva poi intestato alla moglie, la quale aveva però aveva intrattenuto una relazione extraconiugale, adottando comportamenti ingiuriosi nei confronti dell’uomo.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal marito ricordando che affinché l’ingiuria possa essere considerata quale presupposto necessario per la revocabilità della donazione per ingratitudine essa dev’essere grave; deve quindi caratterizzarsi nel comportamento esteriore del donatario che deve dimostrare un sentimento durevole di disistima delle qualità morali del donante e dev’essere espressione di una profonda avversione verso quest’ultimo. Secondo la Corte, quindi, affinché la relazione extraconiugale possa costituire un’ingiuria grave nei confronti del donante, è necessario che sia accompagnata da un atteggiamento di disistima e avversione che, nel caso di specie, non sussiste.

(12.10.18)