È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 22155 del 12.09.2018.
Il muro di recinzione, infatti, ha solo la funzione di delimitare la proprietà del singolo, senza presentare alcun collegamento con l’edificio.
Affinché il muretto sia considerato quale bene comune è necessario che il regolamento condominiale lo consideri tale, assimilandolo ai muri maestri e alle facciate del palazzo.
Nel caso di specie una donna, proprietaria di un appartamento con giardino al piano terra di un condominio, ha chiesto di accertare la condominialità del muretto di recinzione e della ringhiera sovrastante per poter porre a carico di tutti i condomini i lavori di riparazione per lo stesso necessari.
Secondo la Corte d’appello detto muretto costituiva oggetto di proprietà esclusiva della ricorrente, avendo la funzione di recintare il giardino di proprietà esclusiva della signora.
La donna ricorreva in Cassazione sostenendo che dovesse operare una presunzione di condominialità per il muretto dato che lo stesso, posto al confine del suo giardino, costituiva un elemento decorativo e delimitativo del complesso edilizio.
Secondo la Suprema Corte, un muro di recinzione di un giardino di proprietà esclusiva, pur essendo inserito all’interno della struttura dell’intero complesso immobiliare, non può essere compreso fra le parti comuni dell’edificio posto che la sua funzione è quella di delimitare e contenere il giardino di proprietà esclusiva.
La Corte pertanto respinge il ricorso.
(19.09.18)