Dalla nostra newsletter del 03.10.2016 “Demansionamento sì, mobbing no! (Cass. Civile, Sez. Lavoro, 28.09.2016, n. 19180)”

Sono in molti a ritenere che il demansionamento configuri già di per sé mobbing, ma non è così.

Infatti, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, non è sufficiente il demansionamento del lavoratore per ritenere esservi mobbingelemento costitutivo della fattispecie di mobbing è l’intento persecutorio unificante i comportamenti lesivi posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore (così da ultimo Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 19180/2016).

Il mero demansionamento del lavoratore ed altre condotte di natura vessatoria eventualmente poste in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, che non siano però configurabili quale mobbing (a causa dell’assenza dell’intento persecutorio unificante tali condotte), potranno comunque essere valutate dal giudice di merito come comportamenti di per sé vessatori e mortificanti e come tali causa di responsabilità del datore di lavoro (Nella fattispecie esaminata dalla Corte il giudice di merito ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per il demansionamento del lavoratore seppure nella ritenuta assenza di mobbing, non essendo stato dimostrato né la molteplicità dei comportamenti di carattere persecutorio nè l’intento persecutorio stesso).