L’infortunio stradale del pedone Cicero

E’ una serata invernale, fredda e piovosa. Tuttavia, Cicero, dopo cena, esce di casa, come ogni venerdì sera, per recarsi a piedi al solito bar del centro città a prendere un caffè e fare quattro chiacchiere con gli amici.
Per il freddo pungente e la pioggia piuttosto intensa, Cicero vuole arrivare al bar il più velocemente possibile. Giunto perciò su corso Risorgimento, strada a scorrimento veloce delle autovetture, decide di attraversarlo senza far uso delle strisce pedonali, collocate a una trentina di metri di distanza circa da dove si trova lui.
Cicero, pur avendo la visuale piuttosto offuscata a causa della pioggia e del buio, vede in lontananza le luci anabbaglianti di un’autovettura in arrivo, in transito su corso Risorgimento. “Ce la faccio, è lontana”, pensa Cicero e inizia l’attraversamento della strada. Purtroppo, nel mezzo della carreggiata, le luci si fanno improvvisamente vicine e Cicero viene investito e scaraventato violentemente a terra da un’autovettura che, frenando solo all’ultimo momento, non riesce a evitare l’impatto con il pedone.
Cicero viene portato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino ove gli viene diagnosticata una grave frattura alla gamba sinistra.
Ai carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente stradale, il conducente dell’autovettura dichiara: “Con il buio e la pioggia non l’ho visto. Se avesse attraversato sulle strisce pedonali, che sono illuminate da due lampioni, avrei potuto rallentare, frenare ed evitare d’investirlo!”
Il giorno successivo, i carabinieri si recano in ospedale da Cicero per acquisire la sua dichiarazione: “Ho iniziato l’attraversamento di corso Risorgimento dopo aver ritenuto che l’autovettura che stava sopraggiungendo fosse distante. Solo durante l’attraversamento della strada mi sono reso conto che stava sopraggiungendo rapidamente. Al centro della carreggiata, ho visto i fari della vettura che ormai mi erano addosso.  Mi ha investito con la parte centrale del cofano anteriore. Se avesse tenuto un’andatura meno veloce, credo che avrebbe potuto sterzare a destra, evitandomi.”
I carabinieri sanzionano Cicero, in violazione dell’art. 190 Nuovo Codice della Strada, per non aver attraversato sulle strisce pedonali e non elevano alcuna contravvenzione a carico del conducente dell’autovettura.
Dopo oltre due mesi di ricovero ospedaliero, Cicero torna a casa con un serio danno lesivo permanente. “Sono stato davvero imprudente. Oltretutto, essendo mia la responsabilità dell’incidente poiché non ho attraversato sulle strisce pedonali, non posso nemmeno ottenere soddisfazione economica per le lesioni che ho riportato.” Pensa convinto Cicero.

Qualche settimana dopo, Cicero torna al solito bar dagli amici e incontra casualmente Nino, un compagno di classe alla scuola media che non vedeva da molti anni, ora avvocato.
Cicero racconta all’amico avvocato la sua disavventura e il suo rammarico per non poter nemmeno ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni permanentemente riportate a causa dell’incidente stradale.
< Considera che il Legislatore ha sempre rivolto una particolare tutela al pedone poiché esso rappresenta, sempre e comunque, la parte debole ed indifesa rispetto al conducente di veicoli >, dice l’avvocato all’amico Cicero. < Sei certo che il conducente della vettura che ti ha investito abbia fatto tutto il possibile per evitare l’impatto? >
< A pensarci bene >, dice Cicero, < la vettura non viaggiava a velocità moderata se si considera che pioveva con intensità, era buio e che mi ha investito quando ero già al centro della strada >.
< Ti faccio notare Cicero che, come ha pure stabilito il Tribunale di Milano (Sez. I Civ. Dott. De Sapia – Sentenza n. 7076 del 17.06.2005), in tema di responsabilità civile da incidente stradale, ai sensi dell’art. 2054, comma I, codice civile, il conducente ha l’onere di fornire la prova liberatoria dell’inevitabilità dell’impatto e, in caso di investimento di un pedone, l’inevitabilità dell’evento dannoso si configura quando l’attraversamento della carreggiata assuma i caratteri della imprevedibilità, per l’oggettiva impossibilità di avvistare la presenza del pedone in prossimità del luogo in cui è avvenuto lo scontro >.
< Ma io sono stato sanzionato dai carabinieri per non aver attraversato sulle strisce pedonali! > afferma Cicero sospirando.
< Poco importa > risponde l’amico. < Non sto mettendo in discussione la tua responsabilità. Indubbiamente, anche tu, con il tuo comportamento, hai concorso all’accadimento dell’incidente. Io discuto della possibilità di attribuire comunque un concorso di colpa al conducente della vettura che ti ha investito. Il fatto che tu ti trovassi già al centro della strada quando ti ha investito l’autovettura dimostra, ad esempio, che essa viaggiava ad una velocità non adeguata alle condizioni ambientali ed atmosferiche al momento dell’accadimento dell’incidente, e ciò non ha consentito al suo conducente di avvistare tempestivamente la tua presenza, osservando i tuoi movimenti, rallentando e frenando in tempo utile >.
< Che cosa mi consigli di fare, allora? >
< Invia una richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice che garantiva per la responsabilità civile l’autovettura che ti ha investito e poi, qualora non ti venisse fatta alcuna offerta, valuta l’opportunità di agire in giudizio per far accertare il concorso di colpa del conducente della stessa nell’accadimento dell’incidente occorsoti e ottenere così, almeno parzialmente, il risarcimento dei danni lesivi che hai riportato >
< Va bene ma quale percentuale di responsabilità potrebbe essere attribuita al conducente dell’autovettura? >
< Una volta promossa la causa, spetterà al giudice valutare gli elementi di fatto a sua disposizione e determinare la percentuale di responsabilità colposa delle parti coinvolte nel sinistro. Ti faccio notare, ad esempio, che il Tribunale di Roma (Sez. XII Civ., 08.11.2005 O. c. Meieaurora, Corriere del Merito, 2006, 3, 295) ha attribuito al pedone un concorso di colpa del 20 %, investito da un veicolo mentre attraversava, fuori dalle strisce pedonali poste a meno di 100 metri di distanza, una strada a scorrimento veloce, a tarda sera e con asfalto reso viscido dalla pioggia. Così come ilTribunale di Milano (Sez. V Civ., 09.08.2006 in Giustizia a Milano n. 7/8 di luglio/agosto 2006) ha riconosciuto un concorso di colpa nella misura di un terzo al pedone che ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, senza concedere la dovuta precedenza al veicolo sopraggiungente e mal valutando la distanza che da questi lo separava e di due terzi a carico del conducente del veicolo per la velocità non consona allo stato dei luoghi e al fatto di non esser stato in grado di effettuare alcuna manovra di emergenza >.
< Mi hai convinto, invierò la richiesta di risarcimento danni alla compagnia assicuratrice e poi ti terrò informato >
(08.01.2014)