Macchia d’olio sull’asfalto: se è recente si tratta di caso fortuito

Grava sul custode della strada, ossia sul Comune, fornire la prova della presenza di una recente macchia d’olio sull’asfalto, non prevedibile e dunque non evitabile.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, sezione III civile, con la sentenza n. 7361 del 15.03.2019.

Nel caso di specie un uomo citava in giudizio Roma capitale per ottenere il risarcimento dei danni causati alla sua persona e alla motocicletta di sua proprietà, causati dalla caduta provocata da una macchia d’olio sul manto stradale.

In primo grado il Tribunale rigettava la domanda ritenendo non sussistenti gli elementi di cui all’art. 2043 c.c. e negando che la macchia d’olio, date le risultanze di causa, potesse considerarsi un’insidia attribuibile alla colpa dell’ente proprietario della strada.

La decisione veniva confermata anche in secondo grado, tuttavia la Corte d’appello inquadrava la fattispecie in esame sotto l’art. 2051 c.c., ipotizzando quindi una responsabilità da cose in custodia, tuttavia esclusa in quanto non risultava che la macchia d’olio fosse lì da tempo, quindi il comune di Roma non avrebbe potuto rimuoverla in tempo.

La Suprema Corte di diverso avviso accoglie il ricorso.

Secondo la Cassazione l’art. 2051 c.c. pone una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa del custode. Ciò comporta che una volta ammesso che vi sia un nesso causale tra la cosa e il danno (dimostrazione che spetta al danneggiato), spetta poi al custode, nel caso in esame il Comune, la prova liberatoria, ossia la dimostrazione della estraneità dell’evento dalla sua sfera, allegando elementi a supporto del caso fortuito.

(26.03.19)