Lo svolgimento di altra attività in costanza di malattia può essere motivo di licenziamento disciplinare?

Lo svolgimento di altra attività in costanza di malattia non è di per sé vietato, ma deve essere valutato caso per caso: è compatibile l’attività svolta con il tipo di malattia? Non pregiudica il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore in malattia?

Nell’ambito del diritto del lavoro, per definizione, la malattia è uno stato patologico che determina una condizione di incapacità al lavoro specifico svolto da quel lavoratore, tale da determinare la sospensione temporanea del rapporto di lavoro e non la sua risoluzione.

Per giurisprudenza ormai costante, lo svolgimento di altra attività (lavorativa e/o extralavorativa) da parte del dipendente assente per malattia, è idoneo a giustificare il recesso per giusta causa del datore di lavoro, quando l’attività esterna prestata è di per sé sufficiente a far ritenere l’inesistenza della malattia, dimostrando una sua fraudolenta simulazione. In questo caso si è in presenza di un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire anche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.

E’ considerato motivo di giusta causa anche il caso in cui un lavoratore abbia violato in modo significativo il dovere di non compromettere il recupero del proprio stato di salute. Lo svolgimento di altra attività è, infatti, idoneo a giustificare il recesso del datore di lavoro per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, quando – valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte – l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio del lavoratore, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa (cfr. tra le plurime Cass. Civ. n. 17625/2014; Cass. Civ. n. 21667/2017).

(03.03.19)