L’INPS non ha riconosciuto la mia invalidità, cosa faccio?

L’INPS non ha riconosciuto la mia invalidità, cosa faccio? I soggetti affetti da invalidità civile, cecità, sordità e disabilità hanno diritto alle prestazioni assistenziali da parte dello Stato, quali la pensione di inabilità, l’assegno di invalidità, l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza.accertamento invalidità civile In tali casi la tipologia della prestazione a carico dello Stato dipende dal grado di invalidità, dall’età del beneficiario, dal suo reddito, nonché dalla riduzione della capacità lavorativa totale o parziale del soggetto.

Ora, indipendentemente dal trattamento assistenziale riservato al beneficiario, per poter ricevere tale prestazione da parte dell’INPS è necessario avviare la procedura di accertamento dell’invalidità direttamente al predetto ente. Tale procedura si conclude con un verbale di accertamento in cui la commissione medica ASL accerta o meno l’invalidità del soggetto richiedente, nonché la percentuale di invalidità stessa.

Cosa fare qualora la commissione medica non abbia accertato alcun grado di invalidità, o qualora il verbale risultasse inadeguato rispetto alle proprie condizioni cliniche?

Avverso il mancato riconoscimento dei soli requisiti sanitari si può avviare, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., un giudizio celere avanti il Tribunale avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del proprio stato di invalidità. Tale giudizio, da avviarsi mediante ricorso entro 180 giorni dalla data di notifica del verbale della commissione medica, ha una forma più semplificata rispetto ad un’ordinaria controversia, in quanto consiste in un accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie dell’eventuale beneficiario al trattamento assistenziale, senza determinare però un riconoscimento del diritto al trattamento assistenziale medesimo. Difatti, a seguito del deposito del ricorso, il Giudice, verificata la sussistenza di tutti i requisiti sostanziali e processuali, nomina un CTU (consulente tecnico d’ufficio) invalidità civile INPSil quale espleterà in contraddittorio con le parti le operazioni di consulenza per constatare la sussistenza o meno della sola invalidità civile ed il suo grado. Terminate le operazioni peritali, il Giudice fissa con decreto un termine entro il quale le parti devono dichiarare con atto scritto se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. In assenza di contestazione, il Giudice omologa l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione peritale d’ufficio con decreto non impugnabile. Tale decreto di omologa sostituisce totalmente il verbale della commissione medica. Successivamente alla notifica di tale decreto all’ente competente, il medesimo, verificati tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, provvede al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni.

Solo in caso di contestazioni alla perizia tecnica d’ufficio o in caso di mancato pagamento da parte dell’ente nei predetti 120 giorni si avvia la causa ordinaria, mentre in caso di rigetto o di revoca dei benefici economici relativi ai requisiti non sanitari si apre invece un procedimento amministrativo.

Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 12243 del 12.06.15), occorre precisare che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell’INPS di erogarla. Il decreto di omologa della relazione peritale può riconoscere solo l’esistenza dello stato invalidante, mentre per il diritto alla prestazione può aprirsi un distinto giudizio quando l’istituto, all’esito della verifica di cui è incaricato, non procede al pagamento”.