L’ex coniuge che riduce il canone di locazione al suo inquilino, non ottiene il riconoscimento di un assegno di mantenimento e/o l’aumento di quello eventualmente già riconosciuto

L’assegno di mantenimento non può essere aumentato solo perché l’ex coniuge decide di dimezzare il canone di locazione dell’immobile di sua proprietà, così riducendo di fatto la sua unica fonte di sostentamento. A stabilirlo è stato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 17532/16 recentemente depositata dalla 1^ sezione civile.
assegnazione-casa-familiareNello specifico, nel giudizio di separazione alla ex moglie non era stato riconosciuto nulla a titolo di mantenimento, muovendo il Collegio dalla considerazione che la medesima, seppur casalinga e senza aver mai svolto alcuna attività lavorativa, poteva beneficiare dell’assegnazione della casa famigliare di proprietà esclusiva del marito e poteva contare su un reddito da locazione (quantomeno potenziale) di 1.000,00 euro dell’unico immobile di cui ella era proprietaria.

La donna decideva di intraprendere apposito procedimento volto ad ottenere una modifica delle condizioni economiche della separazione. In particolare ella chiedeva l’aumento dell’assegno previsto per il mantenimento del solo figlio minore con lei convivente e l’introduzione di un contributo di euro 500,00 per il proprio mantenimento, avendo dovuto provvedere a dimezzare il canone di locazione al conduttore dell’immobile e, dunque, ridotto la propria unica fonte di sostentamento.reddito-canone-locazione In punto il Collegio ha, invece, ritenuto che nella fattispecie dovesse rilevare il valore locativo astratto dell’immobile in questione, atteso che la donna dispone di un immobile ed è tenuta a metterlo a frutto alle condizioni più redditizie possibili consentite dal mercato in un determinato momento; ogni riduzione del canone unilateralmente concessa, senza dimostrare alcunché relativamente alle ragioni dell’effettuata decurtazione (come accaduto nel caso di specie), sembra potersi imputare alla sola proprietaria dell’immobile. La richiesta di modifica non è dunque risultata meritevole di accoglimento sotto tale profilo.

Alla ex moglie è stato, tuttavia, riconosciuto un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 muovendo da considerazioni diverse. Anche ritenendo un reddito (quantomeno potenziale) della ex moglie pari a circa euro 1.000,00 mensili, al collegio giudicante è risultato evidente il divario economico esistente tra le parti, avuto riguardo alla florida condizione economico-patrimoniale dell’ex marito – dissimulata da quest’ultimo nel giudizio di separazione e poi correttamente ricostruita a seguito delle indagini svolte dalla polizia tributaria su richiesta della moglie nell’incardinato procedimento volto ad ottenere la modifica delle condizioni economiche di separazione.

(30.11.2016)