L’assegno divorzile deve tener conto del contributo fornito per la realizzazione della vita familiare

            L’assegno divorzile all’ex coniuge, oltre ad avere natura assistenziale, ha anche natura perequativa e compensativa. Esso porta al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica in astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito per la realizzazione della vita familiare, considerando anche le aspettative professionali sacrificate.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 2480 del 29.01.19 che ha accolto il ricorso presentato dalla moglie contro l’ex coniuge.

Nel caso di specie la Corte d’Appello aveva ridotto l’assegno in favore dell’ex moglie evidenziando le capacità imprenditoriali di quest’ultima nonché il possesso di un reddito superiore rispetto a quanto dichiarato, oltre ad aver ritenuto l’importo minore dell’assegno comunque sufficiente a garantire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso della donna, osserva come fosse il precedente orientamento giurisprudenziale ad attribuire all’assegno divorzile esclusivamente una funzione assistenziale, il cui presupposto andava individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.

Detto orientamento però, ricorda la Corte, è stato modificato nel 2017, quando si è stabilito che il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge debba essere rivisto alla luce del principio di auto responsabilità economica di ciascun coniuge.

Di recente sul tema sono intervenute anche le Sezioni Unite stabilendo che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi (o comunque all’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli) debba essere connesso alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli avuti durante lo svolgimento della vita matrimoniale.

Sempre le Sezioni Unite, in un’ottica di riconsiderazione dell’intera materia, hanno stabilito alcuni principi di diritto tra cui quello per cui all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche una natura perequativa – compensativa e quello in base al quale la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita enodoconiugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

Sulla base dei principi poc’anzi espressi la Cassazione cassa con rinvio la sentenza.

(07.02.19)