La mamma muore, Cicero accusa il medico

Come ogni venerdì sera, Cicero va a trovare sua madre che ha 77 anni e, da parecchi anni, vive da sola in un piccolo appartamento in centro città.
< Ciao mamma, come stai oggi? > chiede Cicero.
< Non molto bene, sento dolore all’altezza dello sterno. > risponde la mamma.
< Perché non mi hai avvertito prima? Certamente non sarà nulla di serio, vedrai, tuttavia, considerato che hai avuto un infarto qualche anno fa, è opportuno chiamare subito la guardia medica.>
< Non si allarmi, signora, è nevralgia intercostale. Si riposi. La saluto. > dice il medico intervenuto presso l’abitazione della mamma di Cicero, dopo averle effettuato un elettrocardiogramma sul posto.

La mattina seguente però, purtroppo, la mamma di Cicero viene ritrovata senza vita dalla vicina di casa e la causa del decesso viene individuata in una cardiopatia ischemica confluita in arresto cardiocircolatorio. In altre parole, infarto.
Cicero non si dà pace e pensa: < Come è possibile, se il medico di guardia ha fatto pure un elettrocardiogramma? > Decide allora di farsi rilasciare copia della documentazione medica relativa all’intervento della guardia medica in soccorso di sua mamma e di farla esaminare ad un consulente medico-legale di sua conoscenza.
< Vede Sig. Cicero > afferma il consulente medico-legale < il medico di guardia intervenuto ha scritto che sua mamma era paziente cardiopatica già nota e che il dolore allo sterno aumentava premendolo. Inoltre, cosa ancor più importante, l’elettrocardiogramma eseguito sul posto ha evidenziato anormalità e possibile ischemia. Con questa situazione, il medico di guardia avrebbe dovuto disporre il ricovero immediato in ospedale di sua mamma per un approfondimento clinico, in particolare per una valutazione degli enzimi cardiaci ed eventuale monitoraggio in unità coronarica. Se la paziente fosse stata ospedalizzata avrebbe potuto essere monitorata, adeguatamente trattata farmacologicamente, con la possibilità di prevenire le complicanze dell’episodio ischemico, in primis quelle di carattere aritmico. >
< Insomma, dottore, mi sta dicendo che mia mamma avrebbe potuto continuare a vivere, se fosse stata sottoposta a ulteriori esami e cure ospedaliere? >
< E’ probabile. Vi sarebbero state delle buone possibilità. >
A questo punto Cicero vorrebbe avere dei chiarimenti dal medico di guardia che è intervenuto in soccorso di sua mamma ma non riesce a parlargli, non essendogli nemmeno note le generalità. Anzi, esposta la questione ad un collega di reparto ospedaliero del suddetto medico, Cicero si sente rispondere, in tono un po’ stizzito, che la paziente sarebbe ugualmente deceduta anche se fosse stata sottoposta ad ulteriori approfondimenti clinici e che, comunque, sarebbe spettato al figlio, qualora avesse ritenuto di chiamarlo in causa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni morali per la sofferenza conseguente alla perdita della madre, provare la responsabilità colposa del medico per il funesto evento occorso.

Cicero, non convinto, decide di chiedere il parere del proprio avvocato di fiducia.
< Quello che sostiene il medico con cui Lei ha discusso, Sig. Cicero, non è condivisibile. Ormai la giurisprudenza è concorde nel ritenere che spetti al sanitario di provare in giudizio che la prestazione medica sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi per il paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (vd., fra le altre, Cass. Civ. sentenza 09.10.2012 n. 17143). Se tale prova non viene fornita, l’inadempimento si presume (Cass. Civ. sentenza 13.04.2007 n. 8826). >
< Però, a pensarci bene, non conosco nemmeno le generalità del medico di guardia intervenuto in soccorso di mia madre: come posso chiamarlo in causa e chiedergli i danni? >
< E’ un problema superabile. Può chiedere i danni all’ente ospedaliero di cui fa parte detta guardia medica. La Suprema Corte afferma infatti che “la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove i danni siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 05.12.2013, n. 27285).>
< Tuttavia, avvocato, devo dirle con molta sincerità che, come confermatomi dal mio consulente medico-legale a cui ho sottoposto il caso, non è certo che mia mamma, se ricoverata in ospedale, sarebbe vissuta. E’ probabile ma non certo. >
< Sua mamma aveva comunque una chance, una possibilità di farcela. Bene, tenga conto che “ in tema di responsabilità medica, costituisce danno risarcibile in favore del paziente o dei suoi eredi non solo la perduta possibilità, in conseguenza dell’omissione colposa da parte del medico, di una guarigione certa, ma anche la perduta possibilità di una guarigione eventuale; quest’ultimo danno, consistente nella perdita della chance di sopravvivenza, è ontologicamente diverso dal danno consistente nella perdita del risultato sperato” (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 04.03.2004 n. 4400). Pensi che la Suprema Corte ha ritenuto addirittura risarcibile il danno derivante dall’errata esecuzione di un intervento chirurgico, praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 27.03.2014 n. 7195). >
(03.04.2014)