La Cassazione ritorna sul tenore di vita con riferimento all’assegno di divorzio

Ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio da corrispondere in favore dell’ex moglie la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

È quanto stabilito dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4523 del 14.02.2019.

Nel caso di specie un marito proponeva ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte d’appello che confermava la sentenza di primo grado con la quale il tribunale aveva liquidato l’assegno di divorzio in favore della moglie, confermando come quest’ultima, ormai prossima ai sessantanni d’età, priva di attività lavorativa e di altre fonti di reddito non potesse non aver diritto a percepire l’assegno.

La Suprema Corte, tuttavia, respingeva il ricorso presentato dal marito confermando quanto stabilito nei due precedenti gradi di giudizio e ribadiva il principio per cui ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio in favore dell’ex moglie sia applicabile il criterio del tenore di vita.

Secondo la Cassazione sebbene il criterio del tenore di vita appaia ormai superato in favore del nuovo criterio dell’autosufficienza del coniuge, la decisione a cui nel caso di specie è pervenuta la Corte d’Appello appare comunque conforme e il linea con il pensiero espresso pochi mesi fa dalle Sezioni Unite.

Secondo la Suprema Corte infatti la Corte d’Appello avrebbe assunto la sua decisione guardando con prudenza al criterio del tenore di vita e avrebbe posto l’attenzione anche su quei fattori che nel caso concreto rendono la moglie il coniuge economicamente più debole. Il non aver svolto attività lavorativa durante il matrimonio, l’età anagrafica ormai prossima ai 60 anni rendono infatti pressoché remote per la donna le possibilità di trovare una nuova occupazione.

La Cassazione pertanto, confermando quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio, rigetta il ricorso.

(27.02.19)