Il periodo di prova lavorativa non va sottovalutato. A maggior ragione in caso di licenziamento

La soddisfazione di aver trovato un posto di lavoro, la stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato seppur con un periodo di prova e poi…. la comunicazione per raccomandata del datore di lavoro che risolve il rapporto per mancato superamento del periodo di prova. Certo non è facile accettarlo ma è altrettanto difficile far accertare la nullità del patto di prova e la conseguente illegittimità del licenziamento del lavoratore per carenza di giusta causa.

E’ vero che la clausola del patto di prova, che deve obbligatoriamente risultare da atto scritto[1], per pacifica giurisprudenza deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore[2] ma è altrettanto vero che tale indicazione può essere operata anche con riferimento a quanto dichiarato nel contratto collettivo,sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata[3].

Orbene, prendendo spunto da un caso realmente accaduto e finito in causa, se il contratto di lavoro riporta la qualifica di “autotrasportatore” e indica il livello di inquadramento del CCNL Spedizioni/Trasporti Logistica in cui sono ricondotti proprio gli operai addetti alla guida di autotreni e autocarri, non vi possono essere dubbi o incertezze in ordine alle mansioni affidate al lavoratore assunto in prova né può ritenersi che egli non sia stato posto in condizione di dimostrare le proprie attitudini di autista di mezzi pesanti.

E’ quanto motivato nella sentenza del 29 maggio 2020 del Tribunale di Modena dal Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte[4], che ha anche precisato che “il licenziamento intimato nel corso del periodo di prova non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso. Incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l’onere di provare[5], sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova”.

Nel caso citato, l’autotrasportatore, licenziato per mancato superamento del periodo di prova, non è invece riuscito a dimostrare in causa tutto ciò e, di conseguenza, la sua domanda di accertamento della nullità del patto di prova e della illegittimità del recesso datoriale, con conseguente condanna del datore di lavoro a corrispondergli le retribuzioni spettanti sino alla scadenza del contratto a tempo determinato, è stata rigettata (e il lavoratore è stato anche condannato al pagamento delle spese di lite).

[1] Come previsto dall’art. 2096 c.c.,

[2] Cass. Sez. Lav., sentenza n. 17045/2005, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 11722/2009, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 13455/2006, Cass. Sez. Lav., sentenza n. 21698/2006

[3] Cass. Sez. Lav. sentenza n. 9597/2017

[4] Causa iscritta al n. 1213/2017 R.G.,

[5] Secondo la regola generale di cui all’art. 2697 cod. civ.