Il figlio di Cicero, calciatore professionista non retribuito

calciatore Alfio, il figlio di Cicero, è sempre stato appassionato di sport, in particolare del gioco del calcio. A 18 anni riesce a stipulare il suo primo contratto da calciatore professionista con una società del campionato italiano di serie B. Si vincola per tre anni con un ingaggio economico che ritiene molto soddisfacente. Anche Cicero è felice per Alfio ed è ottimista per il suo futuro calcistico.
Nelle prime partite di campionato Alfio gioca davvero bene, mostra tutte le sue buone qualità calcistiche ma, trascorso il periodo invernale, ha un calo fisico e l’allenatore lo tiene ripetutamente in panchina o nemmeno lo convoca, lasciandolo in tribuna.
Alfio non accetta la situazione, convinto di poter dimostrare, giocando, di essere ancora un ottimo calciatore ma l’allenatore non cambia idea e continua a non inserirlo in partita. Un pomeriggio, durante l’allenamento, Alfio, esasperato, litiga con il suo allenatore alla presenza del presidente della squadra che non ne condivide il comportamento indisciplinato e lo rimprovera aspramente.
A questo punto Alfio, durante un’intervista televisiva, manifesta tutto il suo desiderio di voler cambiare ambiente e squadra al più presto. Da quel momento, i rapporti con il presidente e l’allenatore si deteriorano ulteriormente a tal punto che, con le più svariate ingiustificate motivazioni, Alfio comincia a essere retribuito dalla società sportiva solo parzialmente e con sempre maggior ritardo rispetto ai tempi concordati nell’intesa contrattuale. A fine stagione, Alfio non ha percepito gli stipendi di marzo, aprile e maggio.
A questo punto, Alfio si rivolge all’avvocato di fiducia di un suo caro amico per recuperare il proprio credito verso la società sportiva che lo ha ingaggiato.
< Non si preoccupi, Alfio, preparerò celermente un ricorso per ottenere un decreto dal Tribunale competente che ingiunga il pagamento di quanto dovutole >. E, in effetti, dopo non molto tempo, Alfio, tramite il proprio difensore di fiducia, ottiene un decreto ingiuntivo che viene notificato alla società sportiva la quale decide di non opporsi e pagare quanto ancora dovuto a Alfio.
Alfio è soddisfatto ma, passata qualche settimana, viene deferito dalla Procura Federale della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio), con richiesta all’Organo Giudicante di sei mesi di squalifica ai sensi dell’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi rivolto al Giudice Statale senza preventiva autorizzazione della Delibera Federale. Alfio esprime a suo padre tutto il suo stupore e la sua rabbia.

Cicero, allora, con l’intento di aiutare suo figlio, chiede un parere ad un altro avvocato di sua conoscenza, che sa che si occupa di diritto dello sport.
< Il deferimento alla Procura Federale era, purtroppo, inevitabile. Difatti, all’atto del tesseramento alla FIGC, suo figlio Alfio, firmando il modello del contratto associativo, ne ha accettato lo Statuto, aderendo, di conseguenza, alla clausola compromissoria con cui si rimette a specifici Collegi Arbitrali la risoluzione delle controversie sportive, tra cui quelle economiche, che potrebbero insorgere con altri soggetti aderenti alle Federazioni. Trattasi dell’arbitrato sportivo, che è strumento alternativo alla giurisdizione statale. La FIGC, ad esempio, ha istituito collegi arbitrali permanenti presso le Leghe professionistiche e predisposto appositi regolamenti di procedura. E’ un vincolo associativo per il soggetto tesserato che, se disatteso, comporta l’irrogazione di sanzioni disciplinari per il calciatore, stabilite da norme federali, per violazione della clausola compromissoria, ex art. 30 commi 1 e 4 Statuto Federale. D’altro canto, l’art. 3 della Legge n. 280 del 17.10.2003 stabilisce che, nel caso di controversie, pur restando ferma la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all’articolo 2, comma 2, nonche’ quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. >
< Davvero un bel problema! > sospira Cicero < Mi pare di capire che mio figlio abbia poche speranze di evitare la sanzione disciplinare >.
< Consideri che Alfio, a mio parere, è già stato fortunato perché la società sportiva a cui è stato ingiunto, con decreto, il pagamento avrebbe potuto legittimamente opporvisi e chiederne la revoca, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Statale a favore, appunto, del Collegio Arbitrale Sportivo >.
< Se, come credo, ne deriverà un danno alla carriera professionale di Alfio, lo consiglierò di chiederne il risarcimento all’avvocato che ha agito avanti la magistratura ordinaria! > pensa Cicero.
(17.03.2014)