Il consenso informato e la responsabilità del chirurgo estetico

Il consenso informato, ovvero l’assenso dell’interessato a subire un trattamento terapeutico, è il presupposto di legittimità dell’azione del medico. La libera scelta di sottoporsi ad interventi è, infatti, tutelata dalla Costituzione e dalla legge. Il consenso deve essere libero e informato e può essere revocato in qualunque momento. Pertanto esso richiede che il paziente, per poter essere in grado di decidere liberamente ed autonomamente se sottoporsi ad un determinato trattamento chirurgico, venga informato in merito ai benefici, le modalità di intervento, l’eventuale scelta tra tecniche diverse, nonché i rischi prevedibili. Il consenso è stato difatti definito dalla più autorevole giurisprudenza espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, pertanto, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost e negli artt. 13 e 32 Cost (vd. Corte Costituzionale del 23.12.08 n. 438).

Nelle ipotesi di chirurgia estetica, il consenso informato assume una veste maggiormente incisiva, in quanto in questa ipotesi il miglioramento fisico, risultato che il paziente intende raggiungere con l’intervento, acquista un particolare significato nel quadro dei doveri informativi cui è tenuto il sanitario, anche perché soltanto in questo modo il paziente è messo in grado di valutare l’opportunità o meno di sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica. Sotto questo profilo, le caratteristiche e le finalità del trattamento medico-estetico, impongono un’informazione completa proprio in ordine all’effettivo miglioramento fisico e, per converso, ai rischi di possibili peggioramenti della condizione estetica (vd. Cass. Civ. sez. III del 06.06.14 n. 12830).
Difatti una carenza informativa in casi di chirurgia estetica influirebbe sul libero convincimento del paziente di sottoporsi al trattamento in modo libero e consapevole, rendendo così illegittimo l’intervento.In effetti, in assenza di un’adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili dell’atto terapeutico da cui siano poi susseguite delle conseguenze dannose per la salute, senza entrare nella valutazione della corretta esecuzione in base alle regole dell’arte medica, il medico potrà essere chiamato a risarcire il danno alla salute ex art. 1223 c.c.. In questo caso il risarcimento del danno dipenderà dalla dimostrazione da parte del paziente, anche mediante presunzioni, che se fosse stato informato adeguatamente, non si sarebbe sottoposto a tale intervento chirurgico (Cass. Civ. sez. III del 09.02.10 n. 2847).

(30.06.2014)