Contratto d’opera e postazione fissa? Lavoro subordinato! (Cass. Civ., Sez. Lavoro, 19.02.2016, n. 3303)

lavoro subordinatoQuand’è che si costituisce un rapporto di lavoro subordinato?
Di regola con la sottoscrizione del relativo contratto, ma non sempre è così.
Può accadere, infatti, come nel caso esaminato della Corte di Cassazione, che tra le parti non si instauri formalmente un rapporto di lavoro subordinato, quanto una serie di contratti d’opera professionali, i quali, però, per il loro concreto svolgimento nascondono un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
La Corte, infatti, richiamando un principio più volte affermato dalla stessa, “..l’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 15275/04, n. 3277/2004)….ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non si deve prescindere dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il “nomen iuris” (n.d.r. ovvero il nome dato dalle parti al contratto di lavoro) utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente, poiché si deve tenere conto altresì, sul piano dell’interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi, dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto“.
In conseguenza di tale principio la Corte di Cassazione conferma pertanto la statuizione del giudice d’appello, il quale ha ritenuto sussistere tra la lavoratrice e l’azienda, nonostante i contratti d’opera professionali sottoscritti tra le parti, un rapporto di lavoro subordinato, laddove è risultato una presenza giornaliera e continua della lavoratrice presso i locali dell’azienda, una propria postazione fissa della lavoratrice nonché la sua sottoposizione al controllo datoriale.

(25.02.2016)