Cicero e il “colpo di frusta”!

Cicero non ha pace.
< Mi sono fatto convincere da mia moglie a non andare in ospedale il giorno in cui quel tizio alla guida del suv ha urtato la mia auto e, subito dopo, ho sentito dolore al collo e continuo a sentirlo anche se sono trascorsi parecchi giorni dall’incidente. Ho fatto male a farmi convincere! > Così lamenta Cicero chiacchierando con l’amico Pino < Ogni tanto sento il collo rigido, mi fa male, spesso ho le vertigini e non ho ottenuto nemmeno un euro di risarcimento del danno >.
< Non capisco > dice Pino < Perché non hai ottenuto il risarcimento? Sei stato tamponato, ne hai diritto! >

< Purtroppo subito dopo il tamponamento, come ti dicevo, non mi sono recato in Pronto Soccorso per farmi visitare e far accertare, anche con una radiografia, il “colpo di frusta” e la conseguente lesione permanente al collo, per quanto, ne sono certo, non grave e di modesta entità > chiarisce Cicero. < Il mio assicuratore dice che senza un esame medico strumentale (come la radiografia) il danno biologico permanente non viene riconosciuto né pagato. Dice che è espressamente previsto dalla Legge n. 27 del 2012, articolo 32, comma 3 ter, aggiunto all’art. 139 del Codice delle Assicurazioni: “in ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” >
< Quel che dici non mi convince. Dammi un minuto, Cicero. Chiamo mio cugino, avvocato, e sentiamo cosa ne pensa > dice l’amico.

< Ciao Eraldo, come stai? Ho bisogno del tuo parere. Giorni fa un mio caro amico ha subito un “colpo di frusta” a seguito di un tamponamento in auto e ora ha continui dolori al collo. L’assicurazione non vuole risarcirgli i danni perché non ha un esame radiologico che li comprovi. Che ne pensi? Ha ragione l’assicurazione? > chiede Pino al cugino.

< Direi proprio di no > risponde l’avvocato < La Cassazione, Sezione VI – 3 Civile, è tornata a pronunciarsi anche di recente sull’argomento, con la Ordinanza n. 20339 del 28.09.2020, affermando che “in tema di risarcimento delle lesioni alla salute di piccola entità (cd. micropermanenti), il danno alla salute può essere provato con fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali e non vi sono limiti normativamente imposti alla risarcibilità del danno; ciò che è indispensabile, per il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute) è che chi lo invochi ne dimostri l’esistenza “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Sbaglia, quindi, l’assicurazione nel ritenere che l’accertamento clinico strumentale sia l’unico mezzo di prova che consenta di riconoscere la lesione ai fini risarcitori. La Corte di Cassazione ha precisato che l’accertamento del danno alla persona deve avvenire in base a tre criteri medico-legali: l’esame obiettivo (cioè il criterio visivo) e/o l’esame clinico e/o gli esami strumentali. >

< Quindi, se ho ben compreso, il mio amico Cicero potrebbe ottenere il risarcimento dei danni anche solo in base ad una visita medico-legale a cui non si è ancora sottoposto ma a cui si potrebbe sottoporre? >

< Certamente. > afferma convinto l’avvocato < Tieni presente, tuttavia, che non si può pretendere “il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, ipotetici, possibili ma non probabili”, come ha precisato ancora la Corte di Cassazione, poiché il danno biologico è quello suscettibile di accertamento medico legale, cioè appunto quello la cui esistenza sia dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale che può pervenire ad ammettere l’esistenza di un danno permanente alla salute anche in assenza di esami strumentali purchè ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti dell’esistenza del danno e della sua genesi causale >.

< Cicero non finge, sono testimone del fatto che in più occasioni d’incontro al bar, dopo il tamponamento, non si è sentito bene a causa della rigidità al collo e per via di vertigini. Un buon medico-legale accerterà il suo danno lesivo permanente > conclude Pino con soddisfazione.