Cicero decide di ristrutturare casa

Da tempo Cicero intende ristrutturare la sua villetta. Finalmente decisosi, contatta diverse imprese edile della propria zona, chiedendo a ciascuna di esse un computo metrico preventivo, indicando cioè le singole opere da realizzarsi per ristrutturare in modo adeguato la sua casa e i costi per l’esecuzione di tali lavori.
Cicero si rende ben presto conto che la spesa è impegnativa ed è quasi giunto alla determinazione di rinviare la decisione di ristrutturare casa sua. Tuttavia, tramite un amico di famiglia, egli entra in contatto con un geometra, titolare di un’impresa edile, il quale lo invita a consegnargli la bozza del computo metrico estimativo (perciò a misura), predisposto da una delle altre imprese edili contattate da Cicero, garantendogli di utilizzarla come traccia per formulargli un’offerta economica più vantaggiosa.
Cicero, perciò, oltre alla bozza del computo metrico, consegna al geometra le tavole grafiche e la planimetria della sua villetta, evidenziando i tavolati da demolire e quelli da ricostruire, l’ubicazione dei nuovi pavimenti, il dettaglio degli interventi previsti nei locali, lo schema del nuovo impianto elettrico e quant’altro occorrente.
Il geometra esamina il tutto e poi prepara un computo metrico preventivo di Euro 40.000,00 che rilascia a Cicero.    <Indubbiamente è un buon preventivo, più vantaggioso di tutti gli altri, credo proprio che gli conferirò l’incarico> pensa Cicero.

Cicero, soddisfatto, conferisce l’incarico all’impresa edile del geometra di ristrutturare la sua abitazione, accordandosi con il medesimo che, alla fine dei lavori, i due avrebbero verificato congiuntamente, mediante un computo metrico consuntivo, le misure e la quantità del lavoro svolto, per determinare il saldo economico definitivo.
Durante l’esecuzione dei lavori, Cicero si rende conto che necessita effettuarne altri oltre quelli già preventivati sicchè, di volta in volta, chiede al geometra l’aggiornamento del computo metrico, con l’indicazione dei tempi di realizzazione e dei relativi costi. L’impresa appaltatrice però dà delle indicazioni sommarie dei costi e dei tempi di esecuzione dei nuovi lavori, sostenendo la difficoltà, sul momento, a determinarli con esattezza e, a fronte delle lamentele del committente, garantisce, a opere ultimate, la verifica dettagliata e puntuale di tutti i lavori eseguiti.
Una volta finiti i lavori, però, l’impresa appaltatrice non si rende più disponibile alla verifica promessa ed anzi, a fronte delle rimostranze, verbali e scritte, di Cicero, emette fattura a saldo di Euro 60.000,00, sollecitandone il committente al pagamento immediato.
A questo punto, Cicero esamina voce per voce le opere indicate come effettuate nella predetta fattura, le confronta con i lavori di ristrutturazione realizzati, constatando che diverse opere indicate in fattura non risultano eseguite e che, per altre di esse, la quantità del materiale utilizzato dall’impresa appaltatrice non appare giustificarne il prezzo richiesto, palesemente eccessivo, non in linea con il computo metrico preventivo e nemmeno conforme alle tariffe in uso mentre, per altre ancora, appare assolutamente eccessivo il prezzo addebitato al committente, tenendo conto delle ore di manodopera effettivamente impiegate o da doversi impiegare, secondo gli usi del settore. Cicero, tramite raccomandata, contesta tutto quanto sopra al geometra, rifiutandosi di saldare l’impresa appaltatrice a fronte della sua inesatta adempienza contrattuale. Inoltre, accerta parecchi vizi e difetti  nell’esecuzione delle opere, che denuncia prontamente all’impresa appaltatrice.
Per tutta risposta, il geometra, tramite un avvocato di propria fiducia, lo diffida formalmente al pagamento della somma di Euro 60.000,00 e, poco dopo, ottiene un decreto dal Giudice di Tribunale con cui viene ingiunto a Cicero il pagamento di tale importo.

<Non è giusto!> pensa Cicero <Nel decreto è scritto che posso oppormi entro 40 giorni da quando mi è stato notificato, mi rivolgerò ad un avvocato>.
<Il geometra si è comportato in modo davvero scorretto> dice Cicero all’avvocato di sua fiducia <ma io sono un po’ preoccupato. Il geometra ha già emesso fattura e io devo provare che le mie contestazioni sui lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice siano fondate>.
<No, si sbaglia> risponde l’avvocato <Innanzitutto, la fattura, come sostenuto concordemente da dottrina e giurisprudenza (fra le altre: Cass. Civ., Sez. VI, ord. 11.03.2011 n. 5915, Cass. Civ., Sez. II, 11.05.2007 n. 10860; Cass. Civ., 28.04.2004 n. 8126), non possiede alcun valore probatorio in merito all’esistenza del credito, quando esso è oggetto di contestazione. Inoltre è l’impresa appaltatrice che ha l’onere di provare che sono stati eseguiti i lavori per i quali il prezzo è richiesto e che le opere sono state eseguite a regola d’arte. Con una storica sentenza (n. 13533/2001) le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell’onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato, fra gli altri principi, che il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno che si avvalga dell’eccezione d’inadempimento ex art. 1460 c.c., deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il creditore istante è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul creditore istante l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. E’ un principio consolidato ribadito più volte dalla Cassazione (Sentenza n. 98 del 04.01.2013; Sentenza n. 936 del 20.01.2010; Sentenza n. 3472 del 13.2.2008 e come richiamato anche dalla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. VI, 26.03.2015)>
Cicero, convinto, decide di opporsi al decreto ingiuntivo.
(16.11.2015)